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Invalidità, ripristino delle prestazioni

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Per il riconoscimento sono necessari i requisiti sanitari e assicurativi

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È noto (e se non lo è a tutti lo diciamo ora) che per il riconoscimento del trattamento di invalidità, oltre al requisito sanitario, è richiesto un requisito assicurativo di almeno cinque anni in tutta la vita lavorativa e uno di attualità contributiva di almeno tre anni nel quinquennio precedente la domanda (prima della legge 222/1984 il requisito richiesto era di un solo anno). In relazione alla sentenza 118/2001 della Corte di Cassazione, l'Inps distingue due situazioni legate al riconoscimento del termine di riferimento. Se, in seguito ad un giudizio instaurato dal pensionato, il giudice decide che la pensione non poteva essere soppressa, allora il requisito contributivo relativo (tre anni nel quinquennio) deve essere accertato partendo dal giorno in cui è stata presentata la domanda originaria di pensione. Se, invece, il giudice, a seguito di un ricorso dell'assicurato, riconosce che la soppressione della pensione è stata legittima e che l'assicurato, solo in seguito al sopraggiungere di un nuovo stato invalidante, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità, allora la valutazione del requisito contributivo relativo deve partire dalla data della domanda di ripristino della prestazione. Quindi, se ricorre la prima ipotesi, l'Inps procederà al ripristino della prestazione dal giorno della revoca o della mancata conferma, senza accertare nuovamente l'esistenza del requisito contributivo relativo, in quanto si ritiene sufficiente quello accertato al momento della domanda originaria e che ha dato origine al riconoscimento della stessa. In caso contrario (seconda ipotesi), la prestazione sarà riconosciuta dal primo giorno del mese successivo all'insorgere del nuovo stato invalidante, dopo la verifica del requisito contributivo relativo. Requisito che dovrà essere accertato - questa volta - nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di ripristino del trattamento previdenziale. Quanto detto vale per le domande di ripristino di trattamenti di invalidità revocati a partire dal 17 settembre 2003, data di pubblicazione della circolare 153 con la quale l'Inps introduce i nuovi principi.

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