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Volo cancellato, il passeggero ha diritto al risarcimento

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Quest'estensione del diritto di risarcimento è, infatti, sancita da un progetto di regolamento comunitario, su cui il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione si sono accordati nel Comitato di Conciliazione. Purché approvato dall'assemblea di Strasburgo anche in riunione plenaria e formalmente adottato dal Consiglio, lo stesso provvedimento, inoltre, aumenterà i risarcimenti per overbooking già garantiti da un regolamento europeo del 1991 e obbligherà le compagnie aeree a offrire ai rispettivi passeggeri un rimborso del biglietto, nonché pasti e alloggio in albergo anche nei casi di cancellazione o di lungo ritardo del volo. Dei diritti stabiliti dal nuovo regolamento, godranno, peraltro, anche i passeggeri di voli charter, cosi come quelli di compagnie aeree comunitarie provenienti da Paesi non membri dell'Unione Europea, a meno che in questi ultimi, in circostanze analoghe, siano garantiti «trattamenti simili». Finora il regolamento del '91 imponeva alle compagnie aeree di garantire ai loro passeggeri soltanto la «compensazione» (ovvero un risarcimento), l'eventuale rimborso, così come le spese di vitto e alloggio, ma esclusivamente in caso di overbooking su voli di linea in partenza dal territorio comunitario. Ste. Mar.

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