Tenuto al pagamento degli oneri condominiali per l'anno in corso e per l'anno precedente, ex art.
il nuovo proprietario potrà rifarsi nei confronti di quest'ultimo qualora il Condominio decidesse di agire esclusivamente nei suoi confronti. Nel caso di specie, inoltre, il Condominio avrebbe dovuto insinuarsi nel Fallimento aggregando il patrimonio del debitore con ciò soddisfacendo il proprio credito, non avendolo fatto responsabile per gli oneri arretrati non rientranti nel disposto dell'art. 63 disp. att. cod. civ., resta il precedente proprietario. Il Tribunale Fallimentare non è tenuto a versare alcunché.