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Valgono anche in caso di malattia e gravidanza Per chi deve interrompere l'attività lavorativa esistono i contributi figurativi

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In questi periodi vengono accreditati sull'estratto conto del lavoratore dei contributi "fittizi" per coprire quei periodi durante i quali non c'è stata attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori: questi contributi si chiamano figurativi. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per calcolare l'importo della pensione. Sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione, cassa integrazione ecc.) nel caso in cui si acceda alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Non sono utili, invece, per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi, alcuni periodi come quelli per la malattia e quelli per la disoccupazione. I contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa. Tale limitazione, però, vale solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi che al 31.12.1992 non avevano contributi presso l'INPS. I periodi per i quali è previsto l'accreditamento figurativo sono: servizio militare, persecuzione politica o razziale,malattia e infortunio, disoccupazione, tubercolosi, gravidanza e puerperio, aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, cassa integrazione guadagni, calamità naturali, mobilità, donazione gratuita di sangue. Contributi per la maternità Durante la maternità la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad alcuni periodi di astensione che obbligatoriamente o a richiesta vengono accreditati dall'INPS. - Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria. - Astensione facoltativa per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti per quanto riguarda l'astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere esercitate nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell'adozione o dell'affidamento l'età del bambino è compresa tra i sei e i dodici anni. - Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età compresa tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni l'anno per ciascun genitore. - Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. - Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado. - Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap ch

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