Permessi a chi assiste un disabile
Analizziamo, quindi, uno per uno, i casi per i quali è previsto il rilascio di permessi per assentarsi dal lavoro. - Per i soggetti affetti da sindrome di Down, la situazione di gravità, oltre che dall'apposita Commissione della ASL, può essere dichiarata anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione del "cariotipo", vale a dire dall'esame dei cromosomi. In questo caso, alla domanda da presentare all'Inps, dovrà essere allegata, oltre alla certificazione del medico curante, anche la copia del cariotipo, che sarà sottoposta in visione al dirigente medico della competente sede dell'Inps. Invece, se la certificazione è stata rilasciata dalla competente Commissione ASL, non è necessario allegare copia del cariotipo. - I grandi invalidi di guerra e le persone equiparate sono già considerate persone handicappate in situazione grave e, pertanto, per loro non sono previsti accertamenti sanitari, in quanto la situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai Ministeri competenti al momento del riconoscimento dei benefici pensionistici. - I tre giorni di permesso mensili che spettano in caso di assistenza a portatori di handicap, devono essere ridimensionati quando l'assistenza alla persona con handicap non viene prestata abitualmente. In tal caso, spetta un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa. Se il periodo di assistenza è inferiore a dieci giorni (continuativi), non si ha diritto a nessuna giornata di permesso o a frazione di essa. Allo stesso modo, per periodi superiori a dieci giorni di assistenza, ma inferiori a venti, spetta un solo giorno di permesso invece di due. Nel caso, invece, di permessi a ore utilizzati dal lavoratore handicappato o dal genitore di un bambino portatore di handicap di età inferiore a tre anni, non si procede al ridimensionamento, in quanto il permesso ad ore è legato alla singola giornata. - Un genitore può utilizzare contemporaneamente sia i permessi per un figlio handicappato con meno di tre anni, sia i permessi orari per l'allattamento di un altro figlio, trattandosi di due persone diverse, entrambe bisognose di cure, e per le quali la legge prevede la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. La durata dei singoli permessi è legata all'orario di lavoro: se questo è di almeno sei ore, si ha diritto a due ore per l'allattamento e a due per l'assistenza, mentre se è inferiore a sei ore, si ha diritto soltanto ad un'ora per entrambi. Lo stesso criterio è applicato nel caso di un lavoratore handicappato, che fruisce per se stesso dei permessi previsti dalla legge 104/92, che sia genitore di un bambino per il quale gli spettano i permessi per allattamento. I due tipi di permesso non possono, invece, essere utilizzati contemporaneamente per il medesimo figlio. - Un lavoratore handicappato che fruisce (per se stesso) dei permessi previsti dalla legge 104, può essere assistito da un altro lavoratore al quale spettano i giorni di permesso previsti dalla stessa legge, ma i giorni di permesso devono essere utilizzati nelle medesime giornate, in quanto non avrebbe senso un'assenza per assistere una persona che sta lavorando. Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca di permessi orari, la persona che lo assiste ha diritto a sei mezze giornate, anziché tre giornate intere, sempre che l'orario di lavoro di quest'ultimo comprenda le ore di permesso della persona assistita, altrimenti non spettano neanche le mezze giornate. Se il richiedente fruisce di permessi per se stesso, in quanto portatore di handicap, non ha invece diritto a permessi per assistere altre persone. Un altro concetto espresso dalla circolare dell'Inps è quello della lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e di chi la riceve. Di norma il requisito della continuità dell'assistenza non è compatibile con una distanza ragguardevole tra le abitazio