NEL mio stabile esiste su un terrazzo di proprietà individuale una pavimentazione realizzata con cotto ...
Il proprietario del terrazzo di cui trattasi chiede che, rifatta la impermeabilizzazione, venga posto in opera un cotto 40 x 40 e non il clinker che gli altri condomini chiedono di installare a causa del minore costo. Lucia Boselli Hanno ragione «gli altri condomini», la pavimentazione da installare è quella più economica. Il proprietario del terrazzo può — pagando la differenza — far mettere il cotto 40 x 40 oppure altra mattonella di suo gradimento. Il motivo per cui non può pretendere la rimessa in pristino è che non si applicano le norme sul risarcimento danni, ma quella sulla servitù, combinato disposto art. 1069 e 1126 c.c. Come regolamentare i condizionatori? Nell'edificio che amministro, formato da 162 appartamenti, molti Condomini hanno necessità di installare condizionatori d'aria, vista la situazione climatica insopportabile, ma non essendoci dei balconi si può soltanto utilizzare la parete interna ed esterna dello stabile. Alcuni avanzando motivi di salute hanno già installato gli apparecchi nel lato esterno ed interno dell'appartamento, sotto le finestre. 1) Il Condominio può regolamentare l'apposizione dei condizionatori sulle facciate interne ed esterne dell'edificio e con quali maggioranze? 2) Trattandosi di edificio non soggetto a vincoli si può impedire che vengano installati sulle facciate? 3) Ad un Condominio che comunica di avere necessità per motivi di salute si può negare la possibilità di utilizzare le facciate condominiali? 4) Dai Condomini interessati il Condominio può farsi rilasciare copia del certificato di conformità? Massimo Del Ponte Ai sensi dell'art. 1102 c.c., ben può essere utilizzata la facciata interna per l'opposizione di condizionatori ed il condominio non vi si può opporre, mentre però deve essere regolamentata l'apposizione ai fini di una uniformità generale. L'uso della cosa comune, nel caso di specie per l'apposizione dei condizionatori non necessita di motivazione (salute). Nulla osta al rilascio di certificato di conformità ove previsto per gli impianti di condizionamento. Come va compilato il consuntivo annuale? Qual è il criterio più corretto che l'Amministratore del Condominio dovrebbe seguire nella compilazione del consuntivo annuale e quali controindicazioni in caso di diverse modalità. Ludovica Niori Il rendiconto condominiale è un documento di riepilogo delle entrate e delle spese del soggetto «Condominio» avente propria rilevanza giuridica ed economica. Il Rendiconto Condominiale deve essere sottoposto annualmente alla approvazione dell'Assemblea dei condomini. Il soggetto incaricato e delegato alla predisposizione del Rendiconto del Condominio è il suo Amministratore, e deve presentarlo in Assemblea per l'approvazione entro la data prevista nel regolamento condominiale. La prassi contabile, prevede nell'elaborazione del rendiconto il rispetto di uno dei seguenti principi e criteri di elaborazione: 1) Principio di Competenza 2) Principio di Cassa. Nel caso venga adottato il principio di competenza economica, ogni fatto viene contabilizzato nell'esercizio in cui manifesta la sua competenza a prescindere del momento in cui lo stesso fatto manifesta o manifesterà il suo effetto finanziario. Secondo il principio di contabilizzazione per cassa le poste vengono rilevate nel momento del verificarsi dell'incasso o del pagamento, quindi a prescindere dalla competenza. In tal caso, viene considerato esclusivamente il momento finanziario di ogni operazione o fatto contabile. In ambedue i casi sopra evidenziati, e principalmente qualora venga adottato il criterio preferibile, cioè quello della competenza, è opportuno e consigliabile, al fine di fornire una rappresentazione più chiara della gestione condominiale, affiancare al classico riepilogo delle entrate e delle uscite anche un prospetto di analisi e sviluppo delle poste, principali e non, di credito e debito del condominio alla data di chiusura