Raffica di adempimenti
Infatti, oltre a quelli ricorrenti, quali ed esempio i versamenti delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta ed il versamento delle rate delle imposte risultanti da Unico 2003, ci sono quelli particolari, ovvero le scadenze relative all'invio del modello 770 e la richiesta di riduzione degli acconti risultanti dal modello 730 ed alcune novità, come la proroga della rottamazione delle cartelle di pagamento. RIDUZIONE ACCONTO I dipendenti, i pensionati ed i collaboratori che hanno presentato il modello 730/2003, aprono la stagione degli acconti IRPEF 2003. Infatti, entro il 30 settembre, i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale devono comunicare al sostituto d'imposta di volere effettuare un minore versamento di acconto o di non volere eseguire alcun acconto per il 2003. In questo modo, anziché pagare la rata di acconto sulla base del reddito dichiarato nel 730/2003, per il 2002, essi eseguiranno un versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto sulla base del reddito presunto, se minore, del 2003. I contribuenti possono quindi determinare, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730, o, per la seconda o unica rata di acconto, con una comunicazione al proprio sostituto entro il 30 settembre. Logicamente non andrà fatta alcuna comunicazione se il reddito del 2003 sarà superiore a quello del 2002 e, di conseguenza, l'imposta complessiva del 2003 sarà più alta di quella dichiarata per il 2002. Ricordiamo, comunque, che prima di effettuare la richiesta al proprio sostituto d'imposta, i contribuenti possono avere già chiesto la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se, in sede di compilazione del 730, il contribuente ha ritenuto di non dovere versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF per il 2003 deve avere barrato la casella 1 del rigo F7 della sezione VI "dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti" del modello 730/2003. Se, invece, il contribuente ha ritenuto di dovere versare un minore acconto per il 2003, deve avere indicato nella colonna 2 del rigo F7 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2003, senza avere barrato la casella 1. I contribuenti che non hanno compilato alcuna casella del rigo F7, se non intendono effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o intendono effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al 730, devono comunicarlo entro martedì 30 settembre al sostituto che effettua il conguaglio. LE CARTELLE Entro martedì 16 settembre i concessionari dovranno inviare la comunicazione che consente ai contribuenti di definire le somme iscritte a ruolo, pagando il forfait del 25%. La definizione delle cartelle con lo sconto del 75% si è allungata di sei mesi e si estende ai ruoli affidati ai concessionari della riscossione nel primo semestre del 2001. L'allungamento del termine, da fine 2000 al 30 giugno 2001 riguarda la definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi, la cosiddetta "rottamazione delle cartelle" disposta dall'articolo 12 della legge 289/02, Finanziaria 2003. É stabilito che per i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari della riscossione dal 1^ gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di adesione. Si deve, inoltre, pagare contestualmente almeno l'80% delle somme dovute, sulla base della comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre. La proroga al 16 ottobre, con l'inserimento dei ruoli affidati ai concessionari nel primo semestre del 2001, è l'occasione per chiarire in modo definitivo se sono ammessi alla definizione agevolata con lo sconto del 75% anche i ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000, considerato che la data di sottoscrizione e di consegna del ru