Assegno sociale per i cittadini senza reddito
1.1996.L'assegno sociale, da questa data, ha sostituito la pensione sociale. Vediamo di seguito quali sono i requisiti per poter fare la domanda e chi ne ha diritto. Può chiedere la pensione sociale il cittadino italiano che ha compiuto 65 anni di età. Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato della Unione europea e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza deve essere abitualmente ed effettivamente in Italia perché in caso di trasferimento all'estero si perde il diritto all'assegno. L'assegno non è reversibile ai superstiti. Abbiamo detto che l'assegno sociale è una prestazione assistenziale, quindi una condizione per ottenerlo è la totale mancanza di reddito. E' comunque fissato un limite di reddito stabilito dalla legge. Per il diritto all'assegno si considera anche il reddito del coniuge. Dal 1° gennaio 2003 l'importo in pagamento è pari a euro 358,99. Per l'anno 2003 l'importo complessivo dell'assegno sociale, esente da imposta, è pari a euro 4.666,87. Il diritto all'assegno sociale è subordinato alla condizione che l'interessato, se non coniugato, sia sprovvisto di redditi propri, o possegga redditi di importo inferiore a quello dello stesso assegno sociale. In questo caso la prestazione è attribuita in misura ridotta. A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l'assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purchè il reddito complessivo cumulato sia inferiore al relativo limite di legge. Per avere diritto all'assegno sociale si deve fare riferimento ai redditi dell'anno in cui si chiede. Dal momento che non è possibile sapere a priori quale sarà il reddito dell'intero anno, l'interessato deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito presunto sulla base di quello realizzato nell'anno precedente; quindi l'assegno viene pagato provvisoriamente. Nell'anno successivo l'INPS provvede al conguaglio di quanto pagato rispetto alla somma dovuta. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura: - redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc.); - redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); - pensioni ed assegni pagati dal ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; - pensioni di guerra; - rendite vitalizie pagate dall'INAIL; - pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» per infermità contratte durante il servizio militare di leva; - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); - redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); - assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; - l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Non concorrono alla formazione del reddito: - I trattamenti di fine rapport