Inabilità, l'assegno solo a certe condizioni

E' inoltre necessario possedere un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (tre anni) versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione (requisito contributivo). Il riconoscimento della prestazione è incompatibile con: - l'attività lavorativa dipendente; - l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); - l'appartenenza ad albi professionali. L'importo dovuto è calcolato sommando ai periodi assicurativi esistenti al momento della domanda quelli virtualmente successivi al pensionamento fino alla data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni di contribuzione complessiva. La contribuzione virtuale è calcolata sulla media delle retribuzioni ricevute negli ultimi cinque anni. Per i trattamenti di inabilità i cui titolari hanno maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità previdenziale inferiore ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale è determinata con il sistema contributivo, riunendo tutti gli anni che mancano, fino a raggiungere il requisito anagrafico pensionabile di 60 anni, età fissata in generale, a prescindere dal sesso e dalla gestione di pertinenza. Se l'Inail liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione di inabilità non può essere erogata. Se però il trattamento Inail è di importo inferiore all'assegno Inps, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1° settembre 1995 anche alle pensioni già liquidate, il cui importo però non viene tuttavia bloccato. Esse, infatti, continuano ad essere corrisposte agli interessati con la "cristallizzazione" della rata maturata al 1° settembre 1995 e con il riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti. Economicamente l'inabilità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività, oppure dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi. La domanda, intesa ad ottenere la prestazione, va presentata presso qualunque struttura periferica dell'Inps direttamente o per il tramite di uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori. La richiesta va inoltrata su un apposito modulo (Inab. 1) da richiedere a qualsiasi ufficio dell'Ente o ad uno degli enti di patronato autorizzati unitamente al modello SS3, compilato dal medico dell'assicurato, allegando i certificati anagrafici di rito o le dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'Inps.