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LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

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La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze in materia, come vedremo più avanti dopo aver illustrato la situazione dal punto di vista "storico". Esistono, attualmente, tre prestazioni legate all'invalidità: - la pensione di invalidità, liquidata in base alla normativa in vigore prima della riforma introdotta dalla legge 222/1984 sulla riforma dell'invalidità pensionabile; - la pensione di inabilità, introdotta dalla legge di riforma, riconosciuta quando, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ci si trovi nell'assoluta e permanete impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Si tratta di una forma di pensionamento piuttosto "generosa", in quanto calcolata non soltanto sulla base dei contributi versati alla data della domanda, ma tenendo conto anche dei contributi che si sarebbero potuti versare tra la decorrenza del pensionamento e la data di compimento dell'età pensionabile; - l'assegno di invalidità, anch'esso introdotto dalla legge 222, riconosciuto in caso di infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Mentre la pensione di inabilità, data la sua natura, non è toccata dalle sentenze, per la vecchia pensione di invalidità e per l'assegno di invalidità, in base ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sue sentenze: - la pensione di invalidità può essere convertita in pensione di vecchiaia ovvero in pensione di anzianità, secondo i casi, a domanda degli interessati: la nuova pensione, se più favorevole, sarà liquidata dal primo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda e in presenza dei requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda assicurazione, contribuzione, età, cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di accesso (le "finestre" per la pensione di anzianità); - l'assegno di invalidità, per il quale era già prevista la possibilità di trasformazione in pensione di vecchiaia, può diventare pensione di anzianità, sempre dietro domanda e sempre che esistano i requisiti di legge. Dalla data di trasformazione i richiedenti sono considerati a tutti gli effetti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. La nuova pensione è liquidata con i criteri di legge attualmente in vigore, utilizzando anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità, che sarà quindi eliminata. Nella pratica possono ricorrere le seguenti situazioni. Trasformazione in pensione di anzianità di pensione di invalidità o di assegno di invalidità: Se esistono i relativi requisiti, possono essere accolte le domande presentate, nelle rispettive gestioni, da chi ha sempre versato sempre lo stesso tipo di contributi , ma anche da chi ha versato contribuzione "mista" e in tal caso la pensione sarà liquidata con il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni. Trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità: anche in questo caso, in presenza dei requisiti di legge, saranno accolte dall'Inps le domande presentate presso le gestioni che hanno già in carico la pensione di invalidità e anche quelle presentate da chi è in possesso di contribuzione versata sia come lavoratore autonomo sia come lavoratore dipendente. Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia: in base alla già citata legge 222/1984, al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia; sono considerati utili ai fini del diritto (ma non della misura della pensione) anche i periodi di godimento dell'assegno non coperti da attività lavorativa e l'importo della pensione non può essere inferiore a quello dell'assegno al compimento dell'età pensionabile; la trasformazione avviene anche se i requisiti richiesti sono maturati in una gestione pensionistica diversa da

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