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MOLTI credono che aver fatto il servizio militare significa ritrovarsi accredito sull'estratto conto ...

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Infatti il servizio militare dà diritto all'accredito figurativo della contribuzione per tutto il periodo in cui viene svolto. Il cittadino italiano che viene chiamato a svolgere il servizio militare di leva è tutelato dalla legge. Se occupa un posto di lavoro ha diritto alla conservazione del posto mentre, se è disoccupato, ha diritto all'accredito figurativo che copre tutto il periodo militare. Se durante il servizio di leva si verifica il licenziamento, lo stesso non ha efficacia in quanto viene rimandato alla fine del servizio stesso. Il licenziamento è considerato nullo quando viene proposto in occasione del servizio di leva. Terminato il servizio militare il lavoratore ha trenta giorni di tempo per riprendere l'attività. Il militare, in questo periodo, perde il diritto alla retribuzione ma ha diritto a tutti gli incrementi retributivi (promozioni, scatti di anzianità per la liquidazione ecc.). La legge tutela il cittadino che svolge il servizio militare di leva o che svolge il servizio civile. Entrambi i servizi possono essere svolti prima di iniziare a lavorare oppure durante il lavoro, ma questo non cambia la situazione dal punto di vista assicurativo. Il periodo intero viene accreditato sul conto assicurativo, sotto forma di accredito figurativo, a condizione che il cittadino abbia un contributo settimanale già versato in qualsiasi gestione previdenziale. Per ottenere l'accredito figurativo gli interessati devono fare domanda all'INPS che provvede ad accreditare gratuitamente il periodo. Tale domanda può essere presentata anche da un erede in caso di decesso. Non esistono termini temporali per la richiesta, che può essere presentata in qualsiasi momento precedente al pensionamento. I contributi accreditati sono utili ai fini del diritto e ai fini del calcolo della pensione ed hanno valore anche in caso di disoccupazione. Possono, in caso di lavoro all'estero, essere totalizzati per poter chiedere la pensione italiana ed estera in pro-rata nei paesi convenzionati. Non sono validi però ai fini della prosecuzione volontaria, in quanto per essere autorizzati è necessario l'accredito di contributi effettivi. Alla domanda, per ottenere l'accredito, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva della certificazione dell'autorità militare, che deve contenere con esattezza tutte le fasi inerenti il servizio (data di presentazione alle armi, periodo di licenza, data del congedo, ecc.). Gli uffici dell'INPS ai quali è rivolta la domanda sono tenuti a contattare i distretti militari per verificare quanto dichiarato dagli interessati. Richiamo Diversa è la situazione in caso di richiamo alle armi. Il lavoratore che viene richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e ha diritto ad un'indennità che sostituisce la retribuzione. Questa situazione si verifica quando l'interessato, che ha già effettuato il servizio di leva, viene richiamato in servizio per esigenza delle Forze armate (per esempio, per corsi di aggiornamento o di addestramento). L'indennità spetta per tutto il tempo del richiamo. Per i primi due mesi l'indennità è pari alla retribuzione civile. Questo importo è concesso una sola volta nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è soggetto a più richiami. Per il periodo successivo bisogna distinguere: · per gli ufficiali, sottufficiali, graduati appartenenti a corpi speciali l'indennità è pari alla differenza tra la retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore; · per i militari di truppa l'indennità è pari alla retribuzione civile. L'indennità è pagata direttamente dall'INPS ai dipendenti del commercio, dell'agricoltura, degli studi professionali; è corrisposta dal datore di lavoro per conto dell'INPS ai dipendenti dell'artigianato

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