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A PARTIRE dal 1999, il titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte da enti previdenziali diversi, ...

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La legge ha infatti previsto che gli enti che pagano le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali in maniera "globale". Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o più enti e assoggettabili all'IRPEF risultanti nel casellario centrale dei pensionati, la trattenuta fiscale è calcolata in base all'imponibile costituito dall'ammontare complessivo delle pensioni (tassazione congiunta). L'INPS determina per ogni pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile complessivo, e le comunica agli altri enti previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall'INPS; la somma delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all'IRPEF dovuta sull'ammontare complessivo delle pensioni. Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza che ovviamente è calcolata solo sugli altri redditi. Ogni anno il Casellario, nel caso in cui una persona percepisca più di una pensione, calcola le trattenute IRPEF. L'intervento dell'INPS riguarda sia i casi in cui una delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da altri enti, come l'INPDAP, l'ENPALS, Casse professionali ecc. Anche per l'anno 2003 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF. In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l'anno 2003, per i titolari di più pensioni pagati da altri enti, l'Inps ha provveduto a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l'anno 2002. Questo ha permesso di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall'applicazione della perequazione congiunta. Gli altri Enti Ogni ente previdenziale entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica all'INPS i dati di tutte le pensioni in pagamento, fornendo l'importo e le complete generalità del titolare. La comunicazione degli enti riguarda: · l'ammontare della pensione pagata nell'anno precedente a titolo definitivo; · l'ammontare del trattamento della pensione nell'anno in corso, a titolo provvisorio e quindi con possibilità di variazione. L'INPS Sulla base dei dati ricevuti dagli enti, l'INPS: · calcola le ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata attraverso il codice fiscale, risulta titolare; · calcola le detrazioni d'imposta cui ha diritto il pensionato (detrazioni per reddito, per familiari a carico) sulla pensione giudicata "principale"; · comunica entro il mese di giugno ad ogni ente l'importo della ritenuta da operare, di modo che l'ente possa applicare la ritenuta nella giusta misura, cioè nella misura che tiene conto di tutti i redditi pensionistici del soggetto. La deduzione, se spetta, è stata calcolata a rinnovo sull'imponibile complessivo e ripartita in proporzione all'imponibile di ciascuna pensione, Inps e Inps e/o altri Enti. Se la pensione cambia Può accadere che l'ammontare della pensione, comunicata dagli enti al Casellario entro il 28 febbraio subisca una modifica nel corso dell'anno. In questo caso il pensionato non deve preoccuparsi perché la modifica della trattenuta IRPEF, sulla base del nuovo ammontare complessivo, viene effettuata direttamente dagli enti interessati attraverso il conguaglio di fine anno. La variazione dell'importo della pensione può avvenire anche all'ultimo momento, nel mese di dicembre, con effetto retroattivo. In questo caso gli enti erogatori non hanno alcuna possibilità di fare il conguaglio di fine anno. Il pensionato può: · non intervenire in quanto sarà il fisco, in sede di controllo, a rideterminare l'imposta. La differenza dovuta dal pensionato viene iscritta nei ru

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