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Come vanno ripartite le spese di riparazione dei lastrici solari

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Mario Pio Nella Vs. nota non è chiarito se il lastrico solare sia di proprietà esclusiva di un condomino o sia condominiale. In ogni caso le spese per il rifacimento dell'intradosso del lastrico solare di copertura dovranno essere poste a carico di tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà generale se il lastrico è condominiale, se al contrario il lastrico solare appartenesse esclusivamente ad un condomino, le spese per il rifacimento dell'intradosso andranno ripartite secondo il disposto dell'art. 1126 cc e cioè 1/3 a carico del proprietario del lastrico e 2/3 a carico dei condomini ai quali il lastrico serve da copertura. Le controversie per il terrazzo Il condominio negli anni '70 con regolare licenza edilizia su un terreno di sua proprietà (distacco condominiale) edificava un locale destinato a garage utilizzando un lato del fabbricato. Sulla copertura di detto locale, ad un livello inferiore di circa un metro rispetto al piano di calpestio dell'appartamento int. 2, fu creato un terrazzo praticabile di circa 100 metri quadri al quale si può accedere soltanto dall'int. 2 mediante una scaletta in ferro con veri scalini. Con atto notarile, debitamente trascritto, il terrazzo fu concesso «in uso familiare, permanente, irrevocabile ed esclusivo all'assegnatario dell'appartamento int. 2 con rinnovo automatico della concessione in caso di passaggio dell'assegnazione stessa rimanendo il terrazzo sempre di proprietà sociale. Negli ultimi tempi al centro del terrazzo, si sono prodotti due diversi avallamenti a distanza di circa 2 metri l'uno dall'altro. È sorto il problema della ripartizione della spesa in quanto alcuni condomini ritengono che essa venga effettuata secondo l'art. 1126 c.c., mentre l'interessato sostiene che, trattandosi di avallamenti per cedimenti della struttura, la spesa venga sostenuta dal proprietario (condominiale). Lucia Bisio L'art. 1126 c.c., nel disciplinare la ripartizione delle spese di riparazione dei lastrici solari di uso esclusivo, si riferisce a tutte le spese di riparazione e ricostruzione dovute a vetusità. Orbene, posto che gli avallamenti presenti sul lastrico di uso esclusivo dell'appartamento int. 2, sono, certamente, dovuti a vetusità, essendosi verificati oltre trenta anni dopo la costruzione del lastrico stesso, la ripartizione delle relative spese non può essere sottratta alla disciplina del richiamato articolo. È appena il caso di ricordare, peraltro, che la ratio dell'art. 1126 c.c. trova fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico medesimo ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas (funzione di copertura e diritto di calpestio) che il lastrico da ricostruire o riparare è destinato a dare loro (cfr. per tutte Cass. 10602/90). La ripartizione dei lavori Il Condominio è composto da due palazzine ed il lavoro deve essere eseguito sul terrazzo di una sola palazzina; la somma dei millesimi di entrambe le palazzine è pari a 1000,00. Diversi anni addietro du deliberato che la ripartizione per lavori di rifacimento terrazzo fosse eseguita coinvolgendo l'intero Condominio, in detta delibera veniva specificato inoltre: «L'Assemblea all'unanimità dichiara che eventuali danni che si dovessero verificare in futuro e riguardanti terrazzi di copertura e/o di livello le relative spese saranno ripartite come nel presente caso cioè con la partecipazione di tutto il Condominio». Erano presenti 12 condomini su 30 per un totale di mm 504,56. Si chiede se detta delibera costituisca un precedente in quanto nel regolamento condominiale nulla è disposto in merito e che l'anno scorso ho ripartito la spesa di un ter

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