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Pensionati lavoratori dichiarazione all'Inps entro il 31 luglio

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L'Inps, sulla base dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire per la loro attività autonoma nel corso dell'anno, provvederà a trattenere la quota di pensione non cumulabile. Gli interessati sono tenuti a presentare, a tale proposito, all'Inps un'apposita denuncia. La denuncia dei redditi, prodotti dai titolari di pensione soggetti al divieto parziale di cumulo, va presentata alla Sede Inps competente per territorio con il Modulo di domanda 503/Aut entro il 31 luglio. Non tutti i titolari di pensione che lavorano hanno l'obbligo di presentare la denuncia dei redditi, in molti casi e vediamo quali non esiste alcuna trattenuta. La scadenza del 31 riguarda soltanto i titolari di pensione di anzianità liquidata con meno di 40 anni di servizio. Tutti gli altri sono esclusi: · i titolari di pensione di vecchiaia; · i titolari di pensione diretta la cui pensione decorre entro il 31 dicembre 1994; · i titolari di pensione la cui decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 e che comunque abbiano almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 1994; · i titolari di pensione di anzianità con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, che abbiano raggiunto i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 1994 e, che alla data del 30 settembre possano far valere 35 anni di contributi con 52 di età oppure a prescindere dall'età 36 di contributi; · i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni autonome la cui decorrenza sia compresa tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, che abbiano raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, che abbiano però alla data del 30 settembre 1996 35 anni di contributi e 55 anni di età; · i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi la cui decorrenza è compresa tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996 e, che abbiano raggiunto i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 1994; · i titolari di pensione di anzianità o di assegno di invalidità con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Tutti i pensionati che sono esclusi da questo elenco di ipotesi, sono soggetti alla trattenuta del 30% della quota che supera il trattamento minimo che quest'anno è pari a euro 402,12 mensili. La trattenuta che viene effettuata sulla pensione, non può comunque superare il 30% del reddito conseguito. IL REDDITO Partecipano alla formazione del reddito: tutti i redditi di impresa che derivino da un'effettiva attività lavorativa; tutti i compensi che percepisce chi esercita un'arte o una professione; tutti i compensi conseguiti per i rapporti di collaborazione, ai sindaci e ai revisori delle società, ai collaboratori di riviste e giornali, i compensi dei presidenti di enti o associazioni ecc. Sono escluse dalla formazione del reddito i compensi ai giudici di pace, agli onorevoli, a tutti coloro che percepiscono indennità per cariche elettive e ai giudici tributari. IL CONDONO Sono esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi entro il 31 luglio tutti i pensionati lavoratori autonomi che non hanno presentato entro il 2002 la dichiarazione dei redditi e hanno effettuato entro il 17 marzo il versamento dell'importo intero o rateale per la regolarizzazione per gli anni passati, compreso il 2002. Ricordiamo chi sono i soggetti che hanno usufruito del condono. Entro il 17 marzo i pensionati inadempienti hanno regolarizzato la propria posizione, in quanto hanno lavorato senza darne comunicazione all'Inps. Il beneficio ha riguardato i titolari di pensione di anzianità liquidate prima del 2003 per le quote di pensione non cumulabili per i periodi fino al 31 marzo. Chi ha approfittato per accedere al regime di cumulo totale, ha già presentato apposita domanda alla sede Inps che gestisce la loro pensione e ha versato un importo par

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