Extracomunitari, nuova sanatoria

Lo rende noto l'Inps con una recente circolare. Per gli eventuali periodi di lavoro antecedenti al 10 giugno 2002, il decreto del Ministero del Lavoro del 26 agosto 2002 prevedeva che i datori di lavoro potessero versare i contributi (ed i relativi interessi) in unica soluzione o a rate mensili di eguale importo, che però sarebbero state maggiorate fino a 24 mesi degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione (a partire dal 25° mese in poi). A tale proposito, l'istituto di previdenza faceva riserva di fornire successive istruzioni. Riserva ora sciolta con la circolare 115/2003, nella quale vengono fornite tutte le indicazioni per chiudere la questione anche con gli arretrati. Sono previste agevolazioni soltanto per le regolarizzazioni che riguardano periodi anteriori al 10 giugno 2002 non ancora prescritti (sono prescritti, e quindi non più sanabili, i periodi di lavoro per i quali, al momento della domanda di regolarizzazione, erano già passati almeno cinque anni). Si ricorda che, con il versamento forfetario di 700 euro contestuale alla dichiarazione di emersione, le aziende hanno sanato, dal punto di visto contributivo, il periodo dal 10 giugno al 9 settembre 2002. Per il periodo compreso tra il 10 settembre 2002 e la data di conclusione del contratto di soggiorno, i contributi erano dovuti nella misura prevista in base al settore di appartenenza dell'impresa e dovevano essere versati a prescindere dall'esito della procedura di regolarizzazione. In caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno, infatti, i contributi versati sarebbero rimasti alle gestioni previdenziali di pertinenza. Allo stesso modo, il contributo forfetario di 290 ? pagato dai datori di lavoro domestico per badanti e colf serviva a coprire il periodo dal 10 giugno al 9 settembre, mentre per i periodi successivi dovevano e devono essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale spediti dall'Inps in seguito all'iscrizione presso i propri uffici. Non potevano essere regolarizzati, invece, i rapporti di lavoro autonomo e quelli di collaborazione coordinata e continuativa, mentre i soci lavoratori di cooperative, potevano essere regolarizzati se assunti in qualità di lavoratori subordinati oppure se, accanto al rapporto associativo, risultava anche un inquadramento come lavoratori subordinati. I datori di lavoro interessati, dopo la presentazione della relativa domanda all'Inps, possono versare i contributi e i relativi interessi per i periodi in questione, in un'unica soluzione oppure in rate mensili. Il pagamento in unica soluzione sarà gravato soltanto dagli interessi legali in vigore al momento del versamento, calcolati per il periodo che va dalla scadenza "naturale" del debito contributivo fino alla data del pagamento stesso. Il pagamento rateale, invece, comporta l'applicazione, sul complesso dei contributi dovuti e degli interessi calcolati fino al momento della domanda, degli interessi legali al tasso in vigore al momento della domanda per le prime 24 rate e degli interessi di dilazione per le rate dalla 25 alla 36. Le istruzioni I datori di lavoro domestico, per potersi avvalere delle agevolazioni previste, devono aver presentato all'Inps la denuncia di iscrizione per il lavoratore (modello LD09), agli sportelli oppure con il servizio di denuncia on line sul sito internet dell'istituto di previdenza (www.inps.it). Per comunicare le ore e le retribuzioni relative ai periodi ancora da regolarizzare, inoltre, devono compilare un apposito modulo (da ritirare presso gli uffici Inps), chiamato LD15, allegando il contratto di soggiorno stipulato e la ricevuta di pagamento in unica soluzione. Il pagamento dilazionato, invece deve essere richiesto con una domanda specifica all'Inps competente per territorio. Per i pagamenti, si