ANCORA pochi giorni di tempo per pagare all'INPS i contributi per i lavoratori domestici relativi alla seconda rata 2003.
Entro la stessa data, inoltre, devono essere iscritti all'INPS i lavoratori domestici il cui rapporto di lavoro è iniziato nel corso del secondo trimestre dell'anno. Sulla base di tale denuncia saranno successivamente inviati, direttamente a casa del datore di lavoro, i bollettini per il versamento dei contributi dovuti. Sono previste sanzioni per la ritardata presentazione della denuncia. Occorre denunciare come lavoratori domestici non solo il personale di servizio adibito, ad esempio, alla pulizia della casa o alla preparazione dei pasti, ma anche tutte quelle persone dedite ad attività necessarie in alcune realtà familiari: parliamo di governanti, di baby-sitter e di quelle particolari figure che si prendono cura di anziani o di persone incapaci di provvedere alle proprie necessità personali, li assistono negli atti della vita quotidiana e non di rado provvedono a somministrare loro farmaci, trattandosi molto spesso di persone con professionalità specifica sul piano pratico-operativo e in possesso di un diploma specifico o di attestato professionale. A tutti costoro è dovuto, in termini di assicurazione per la pensione e per le prestazioni previdenziali, un contributo - in funzione dell'orario di lavoro svolto e della retribuzione percepita - da pagare all'INPS, con cadenza trimestrale, tramite bollettini di conto corrente. Giovedì 10 luglio, dicevamo, scade dunque il termine utile per il versamento relativo al secondo trimestre 2003, cioè per il periodo aprile/giugno. Vediamo in quale misura devono essere pagati i contributi. Il contributo è determinato prima di tutto in base all'orario di lavoro: se quest'ultimo non supera le 24 settimanali, il contributo è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria; se invece l'orario di lavoro settimanale supera le 24 ore (è cioè di almeno 25 ore settimanali), il contributo dovuto è fisso, qualunque sia l'importo della retribuzione oraria. In quest'ultimo caso l'importo del contributo è sensibilmente più basso, a patto che le ore siano effettuate tutte presso lo stesso datore di lavoro. La quota per l'assegno per il nucleo familiare è sempre dovuta, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro dove il collaboratore è il coniuge oppure un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il datore di lavoro. Una parte del contributo è a carico del lavoratore, e corrisponde alla quota indicata tra parentesi nella tabella. I datori di lavoro domestico che hanno ricevuto i bollettini per colf e badanti iscritte all'Inps a seguito della dichiarazione di emersione (legge 189/2002), devono pagare, entro la scadenza indicata dall'Inps, tutti i trimestri già scaduti, utilizzando un bollettino per ogni singolo trimestre. In particolare, per quanto riguarda il 2002, devono compilare un bollettino per le ultime tre settimane di settembre, relative al 3° trimestre 2002, e uno per il 4° trimestre. Per l'anno 2003, invece, si tratta di pagare il primo trimestre (già scaduto il 10 aprile) e il secondo, la cui scadenza è prevista appunto per il 10 luglio. Le date utili per il pagamento dei prossimi trimestri vanno dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre. A tutti i datori di lavoro interessati l'Inps, visto il consumo anomalo di bollettini, invierà un nuovo pacchetto di bollettini senza la necessità della richiesta. In ogni caso è sempre possibile chiedere una nuova fornitura direttamente agli uffici INPS di zona oppure per telefono chiamando il call center dell'Istituto al numero 16464 o, anche, collegandosi al sito internet www.inps.it.