L'assegno sociale anche agli stranieri
In un primo momento, la legge che non è discriminante, ha regolamentato la disciplina sull'immigrazione e sulle condizioni dello straniero e ha previsto che il cittadino extracomunitario che vive in Italia, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno, sia equiparato al cittadino italiano. Questo significa che lo straniero con queste caratteristiche e i familiari minori iscritti nella sua carta di soggiorno o nel suo permesso, hanno diritto alle prestazioni assistenziali con inclusione di quelle previste in favore di ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili. Quindi l'assegno sociale che in un primo tempo era concesso soltanto ai cittadini italiani e comunitari, con la legge 6 marzo 1998, è stato esteso ai cittadini extracomunitari. A tale proposito anche l'INPS è intervenuto con una circolare che adeguava tutti gli stranieri agli italiani. Dal 1° gennaio 2001 le cose cambiano e un aiuto a risolvere l'intricata questione è stato dato dalla legge finanziaria del 23 dicembre 2000, che ha stabilito con l'articolo 80 comma 19, che l'assegno sociale sia concesso agli stranieri titolari di carta di soggiorno. Pertanto, le domande di assegno sociale presentate a partire dal 1° gennaio 2001 dai titolari di permesso di soggiorno di durata superiore all'anno non vengono più esaminate. Il Ministero del lavoro ha ritenuto giusto salvare almeno i diritti acquisiti di coloro che, a suo tempo in possesso del permesso di soggiorno, avevano fatto domanda prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 388/2000. Quindi i cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno hanno diritto alla prestazione, se in possesso dei requisiti, limitatamente al periodo che va dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2000. Oltre tale data potranno mantenere il diritto all'assegno sociale soltanto se nel frattempo sono diventati titolari anche di carta di soggiorno. Ecco gli adempimenti del cittadino straniero per ottenere il permesso o la carta di soggiorno. Permesso di soggiorno Il lavoratore straniero che vive e lavora in Italia può fruire dei servizi e dei vantaggi garantiti per ogni cittadino. In Italia il sistema previdenziale è gestito dall'INPS ed offre ai cittadini extracomunitari una serie di prestazioni che lo rendono equiparato al lavoratore italiano. Naturalmente lo straniero che intende avvalersi delle strutture italiane deve essere provvisto di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno. Il cittadino straniero prima di partire dal suo Paese deve richiedere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese di origine o di residenza il visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di arrivo in Italia, è tenuto a chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trova, presentando il visto di soggiorno e gli altri documenti. Trenta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno deve richiedere al questore il rinnovo. Il rinnovo può essere richiesto per una durata non superiore al doppio di quella iniziale. Carta di soggiorno Lo straniero che soggiorna in Italia da almeno cinque anni, titolare di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi e che dimostri di avere un reddito tale da poter mantenere la sua famiglia, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé e per i conviventi (figli minori, coniuge). La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. L'assegno sociale Per avere diritto all'assegno sociale si deve tenere conto dei redditi del richiedente e del coniuge. Se la somma dei due redditi è superiore ai limiti suddetti non spetta l'assegno sociale. Il diritto all'as