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Telecamera all'ingresso, problema di privacy

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I condomini ne chiedono la rimozione in quanto viola la legge sulla privacy. È giusta questa affermazione? L'installazione di un videocitofono presso la porta di accesso ad una unità immobiliare non viola alcuna norma di legge se l'impianto entra in funzione solo al momento in cui una persona chiede di accedere a quella unità immobiliare azionando il campanello posto al lato della porta stessa e sempre che la telecamera sia orientata in maniera tale da rilevare solo l'immagine di quella persona. Un condizionatore nel mirino Un condomino ha installato nel cortile dello stabile due condizionatori d'aria piuttosto grandi, per sostenerli sulla facciata ha installato delle staffe con una mensola di grigliato tipo Keller leggermente più largo e più lungo dei condizionatori stessi. Un condomino eccepisce che l'installazione della mensola costituisce una nuova opera e che pertanto deve essere rimossa in quanto nel futuro potrebbe essere trasformata in un aggetto (balcone) sul quale il proprietario potrà vantare diritti. La mensola che sostiene l'impianto di condizionamento installata sulla facciata dell'edificio escludiamo, nella maniera più assoluta, che l'opinione del condomino possa trovare fondamento. L'eventuale violazione della norma generale che impone ai condomini il rispetto del decoro e dell'estetica dell'edificio. Divisione del condominio Nell'ultima assemblea condominiale si è parlato di una richiesta inerente alla divisione del condominio, tenendo presente che è formato di due palazzi di 18 appartamenti ciascuno, con un cortile d'ingresso unico. Inoltre in comune c'è l'autoclave per l'acqua potabile, e diverse diramazioni della fogna. Tutto il condominio è servito di riscaldamento autonomo. Lo stesso condominio ha un regolamento contrattuale, si fa presente che a detta divisione non sono tutti favorevoli, pertanto chiedo quale maggioranza di millesimi occorrono per un eventuale approvazione in merito. Ai sensi degli artt. 61 e 62, 1° comma delle disp. di att. al c.c., lo scioglimento del condominio può essere disposto qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ed anche se restano in comune alcune delle cose indicate nell'art. 1117 del cod. civile, con la maggioranza prescritta dal 2° comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza degli interventi che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) o può essere disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorreranno opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio). Spese per ponteggio chi paga Si chiede se le spese relative al ponteggio OSP e ripristino (per sottobalcone e frontalino) sono a carico del proprietario o del condominio. La Suprema Corte con decisione n. 8159 del 7-9-96 ha insegnato come i frontalini e le parti esterne a vista dei balconi e terrazzi solo se presentano motivi decorativi rientrano nella facciata, ex art. 1117 c.c. e solo in tal caso le spese per il loro rifacimento devono essere sostenute dal condominio. Nel caso di specie, dall'esame delle foto allegate, presentando i balconi dei riquadri ornamentali, in quanto sovrapposti al sottobalcone riteniamo che le spese relative ai frontalini, sottobalconi e di conseguenza le spese per i ponteggi siano poste a carico di tutti i condomini. I quesiti vanno inviati a Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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