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I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 giugno per la richiesta delle agevolazioni Tempi stretti per gli sgravi contributivi

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L'assunzione di lavoratori disabili, infatti, da diritto a riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. Sono interessati agli sgravi tutti i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato che, nell'ambito di convenzioni stipulate con i servizi per l'impiego dei lavoratori disabili, hanno alle loro dipendenze o decidono di assumere personale disabile. Hanno diritto alla fiscalizzazione totale (100%) dei contributi previdenziali ed assistenziali, per una durata massima di otto anni, i datori di lavoro che assumono soggetti portatori di handicap intellettivo e psichico che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Hanno diritto alla fiscalizzazione parziale (50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali, per una durata massima di cinque anni, i datori di lavoro che assumono soggetti portatori di handicap fisico che comporta una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. Le agevolazioni sono a totale carico del Fondo nazionale per il diritto dei disabili, le cui risorse sono ripartite ogni anno tra le regioni da un apposito decreto. Le norme di funzionamento del Fondo sono dettate da un decreto interministeriale del 2000, che ha disciplinato modalità e criteri di ripartizione degli incentivi ed ha stabilito la possibilità di stipulare accordi tra le Regioni e gli Enti previdenziali. L'Inps, che è il soggetto erogatore delle prestazioni (mentre l'approvazione dei programmi e la concessione delle agevolazioni sono di competenza esclusiva di apposite strutture denominate "servizi per l'impiego"), allo scopo di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi, ha già da tempo concordato un protocollo d'intesa che individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni. L'Istituto di previdenza, in base alle comunicazioni ricevute dalle Regioni, riconosce ai datori di lavoro gli importi spettanti tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive mensili (modello DM10/2). Le aziende, nel compilare il modello DM10/2 devono indicare: · il numero dei disabili assunti che hanno titolo al beneficio; · il numero delle giornate o delle ore retribuite; · l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a questi dipendenti; · l'importo dei contributi. I datori di lavoro devono calcolare: · i contributi dovuti per i lavoratori interessati in base all'intera aliquota contributiva (sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore) senza operare alcuna riduzione; · l'importo complessivo del beneficio spettante, pari al 100% o al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (quelli a carico del lavoratore sono comunque dovuti). Nei primi tempi dell'attuazione pratica delle agevolazioni, alcune Regioni e Province, nel riconoscere il beneficio, spesso si sono limitate a comunicare ai datori di lavoro (per l'intero periodo di durata dell'agevolazione) gli importi annui determinati in misura fissa e ciò poteva generare incertezze in merito alle corrette modalità di applicazione delle agevolazioni. Come detto sopra, la legge individua il beneficio in due diverse misure (50% e 100%), parametrandolo alla contribuzione previdenziale ed assistenziale di ogni lavoratore disabile assunto e assegna la competenza per l'approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni (nei limiti delle risorse assegnate annualmente a Regioni e Province con un apposito decreto) esclusivamente ai servizi per l'impiego, mentre l'INPS è interessato soltanto in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni in quelle Regioni con le quali ha sottoscritto il protocollo d'intesa. Pertanto, secondo le competenze fissate dalla legge e anche al fine di ottimizzare la gestione de

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