IL LAVORATORE che si ammala non perde lo stipendio.
Questa indennità è pagata dall'INPS quando non è previsto che tale periodo sia pagato, o per contratto o per legge, dal datore di lavoro o da altri Enti. Ma chi sono i destinatari? Spetta ad alcuni lavoratori dipendenti: · dell'industria e dell'artigianato, operai e categorie assimilate, lavoratori a domi9cilio; · del terziario e dei servizi, operai e impiegati; · del credito, dell'assicurazioni, dei servizi tributari appaltati; · dell'agricoltura, gli operai. Non hanno invece diritto all'indennità INPS: · gli impiegati dell'industria, del credito delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati; · i portieri e i dipendenti da proprietari di stabili; · i viaggiatori e i piazzisti; · i dipendenti di enti pubblici; · i dipendenti di partiti politici ed associazioni sindacali; · i collaboratori domestici e familiari (colf); · gli apprendisti. Cosa deve fare il lavoratore Il lavoratore che si ammala deve immediatamente avvisare l'azienda per telefono. Nello stesso tempo il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato medico, che attesti la malattia, dal suo medico curante. Il certificato deve essere redatto in due copie: a) una copia, dove è indicata la diagnosi alla Sede dell'INPS di residenza abituale; b) la seconda copia, cioè l'attestazione della durata della malattia, al proprio datore di lavoro. Il certificato deve essere redatto dal medico di famiglia ma è possibile farlo compilare anche da uno specialista, da un medico ospedaliero in caso di degenza, da un professionista. E' valido anche il certificato che rilascia il pronto soccorso, qualora contengano la prognosi di incapacità al lavoro. Il certificato va inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dal rilascio. Il giorno del rilascio non è incluso nei due giorni, mentre il termine, se cade in un giorno di festa, viene prorogato al giorno seguente festivo. Per i giorni di ritardo il lavoratore perde l'indennità INPS. Il ritardo comunque può essere giustificato per seri motivi che il lavoratore deve documentare. Nel caso, ad esempio, in cui sia affetto da un'infermità che comporti il ricovero in casa di cura, oppure nel caso in cui sia impedito da cause di forza maggiore (sia solo in casa senza familiari che possano provvedere all'invio del certificato). In queste occasioni si paga comunque l'indennità. Proprio per ovviare a questo tipo di inconveniente è intervenuto un recente accordo stipulato tra l'INPS e la Federazione Nazionale Medici di Famiglia che ha previsto, in una prima fase sperimentale, che alcuni medici trasmettano via computer i certificati di malattia ad alcune Sedi dell'INPS. Questo servizio oltre a garantire la riservatezza, ridurrà il rischio di trasmettere dati inesatti introducendo in automatico la codificazione nosologica raccomandata dall'Unione Europea. Il lavoratore che si ammala è soggetto a visita di controllo. Per tutta la durata della malattia, per consentire l'accertamento dello stato di malattia, il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio (indicato nel certificato medico trasmesso all'INPS e all'azienda), in alcune ore della giornata, le cosiddette fasce orarie, nelle quali può essere sottoposto a controllo sanitario. Le fasce orarie sono stabilite in quattro ore complessive giornaliere, compresi le domeniche e i giorni festivi e precisamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il lavoratore deve essere reperibile presso l'indirizzo indicato nel certificato medico che deve essere quello di residenza abituale, o, in caso di spostamento, quello di residenza temporanea durante la malattia. Il medico incaricato dell'accertamento fiscale - dotato di tesserino di riconoscimento dell'Ordine dei medici e del modulo "referto" con cui viene incaricato della visita dall'INPS - convalida o modifica la prognosi e può invitare il lavoratore anche prima del termi