Adozioni, permessi dal lavoro
La sentenza ha dichiarato illegittimo l'articolo 45 del testo unico sulla maternità (decreto legislativo 151/01) il quale prevede i riposi per allattamento nei casi di adozione o di affidamento, entro il primo anno di età del bambino. I riposi consistono in un'ora o due ore di permesso giornaliero durante il primo anno di vita del bambino, in base all'orario di lavoro del genitore che lo fruisce. Nella quasi totalità dei casi, i bambini affidati o adottati entrano in famiglia quando hanno superato l'anno di età quindi l'articolo del testo unico avrebbe reso inapplicabile la fruizione dei riposi alle madri adottive o affidatarie. In caso di adozione di due o più minori che entrano nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, è possibile fruire del doppio dei riposi come nel caso di parto plurimo. Infatti a quest'ultimo è equiparato l'ingresso in famiglia nella stessa data di due o più minori, anche non fratelli. I genitori di figli naturali possono fruire dei permessi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, mentre il genitore adottivo o affidatario può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo dell'entrata in famiglia del bambino. Infatti la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la fruizione del congedo di paternità il quale viene richiesto se la madre ci rinuncia. In sostanza la successiva richiesta del congedo di maternità o di paternità, non oltre il terzo mese dall'ingresso del bambino in famiglia, sostituisce la richiesta dei riposi orari giornalieri, per i giorni coincidenti La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario ma non durante il congedo di paternità. Il padre adottivo o affidatario non può fruire dei riposi né durante il congedo di maternità né durante il congedo parentale né durante eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro della madre adottiva o affidataria. I genitori che hanno fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo non possono fruire di altri periodi in caso di adozione.