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Infiltrazioni d'acqua dal terrazzo Chi deve pagare i lavori

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I PROBLEMI DEL CONDOMINIO

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Tra i due pavimenti non è mai stata interposta, come da regola d'arte, la necessaria impermeabilizzazione. Inoltre il peso permanente del nuovo pavimento aggiunto a quello accidentale (vari di piante e fiori) ha provocato lo scollamento e strozzamento delle tessere e la conseguente infiltrazione d'acqua negli ambienti sottostanti. Infine è utile segnalare che le coperture condominiali a lastrico solare del fabbricato ed altre analoghe terrazze a livello con calpestio privato, mai oggetto di lavori, non provocano danni simili e che il lavoro è stato deciso unilateralmente dal proprietario dell'appartamento ed è stato eseguito senza preavviso al condominio. Si chiede chi deve risarcire i danni sofferti dal sottostante appartamento per le infiltrazioni d'acqua proveniente dal terrazzo dell'appartamento sovrastante? Chi deve sostenere l'onere della spesa per il ripristino del manufatto? Aldo Meneghini Dall'esame della relazione tecnica non emerge una responsabilità diretta del proprietario del terrazzo in questione nella produzione dei danni lamentati dal condominio proprietario dell'appartamento ubicato al piano sottostante. L'aver provveduto alla realizzazione di un pavimento sovrapposto a quello precedente non sembra aver causato gli inconvenienti oggi lamentati. La spesa del rifacimento del lastrico salvo diverse disposizioni del regolamento di condominio sarà ripartita ai sensi dell'art. 1126 c.c. per 1/3 a carico del condominio proprietario del lastrico e per 2/3 a carico di tutti i condomini proprietari di unità immobiliari poste nella proiezione verticale del lastrico stesso. Lo stesso criterio verrà adottato per il risarcimento dei danni: A carico esclusivo del proprietario del lastrico saranno, inoltre, le spese di installazione ed asporto della pavimentazione realizzata successivamente. La spesa del fascicolo del fabbricato È possibile ripartire la spesa del fascicolo del fabbricato non in base ai millesimi di proprietà bensì in rapporto al valore I.C.I. dei singoli immobili? Tutto ciò nasce dal fatto che nel mio condominio esiste la proprietà relativa ad un grande magazzino che con il suo valore I.C.I. fa salire la spesa per il fascicolo in maniera esponenziale. Pertanto il quesito è il seguente: si può invece applicare i millesimi di proprietà per la ripartizione della spesa procedere ad una ripartizione che tenga presente della proporzione che c'è tra il costo del fascicolo ed il valore I.C.I. delle singole proprietà immobiliari? Raffaele Morri Tutti gli oneri condominiali vanno suddivisi secondo il disposto di cui al 1° comma dell'art. 1123 c.c. Nel caso di specie il grande magazzino concorrerà alle spese del fascicolo del fabbricato secondo le sue carature che dovrebbero essere più alte rispetto alle altre unità immobiliari. Non può farsi ricorso al valore I.C.I. dell'unità immobiliare in quanto le carature di proprietà già esprimono o lo dovrebbero, ex art. 68, 2° comma disp. att. al c.c., il valore dei piani o porzione di piano. Adottando, quindi, i valori indicati nella rendita catastale e per essa i valori ICI si giungerebbe ad effettuare che il «valore» attribuito alla unità immobiliare, all'atto della quantificazione e come tale rivedibile ex art. 69 disp. att. al c.c. L'accesso nel terrazzo condominiale Nel condominio dove abito formato da 14 appartamenti si chiede come si potrebbe estendere il possesso delle chiavi del terrazzo condominiale. Le chiavi sono custodite da due condomini che le rilasciano a chi ne fa richiesta per riparare antenne o simili. Ma con l'obbligo di riconsegna in giornata. Dal terrazzo condominiale è possibile accedere agevolmente ai due terrazzi del piano attico ed i proprietari ritengono che l'attuale sistema di accesso comune, è garanzia della loro privacy. Gianni Spolviero L'amministratore di condo

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