L'INDENNITÀ di maternità è una prestazione pagata dall'INPS nei periodi in cui la donna ha l'obbligo ...
Il periodo indennizzato dall'INPS è di: Due mesi precedenti la data presunta del parto, Tre mesi successivi alla data effettiva del parto. La legge, che nel tempo ha subito molte modifiche ed ha agevolato al massimo le lavoratrici madri, prevede un'opportunità, la cosiddetta flessibilità dell'astensione obbligatoria. Infatti la lavoratrice può spostare la decorrenza del periodo di assenza obbligatoria fino ad un mese prima della data presunta del parto e fino a quattro mesi dopo il parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela dei luoghi di lavoro attestino che la flessibilità non arrechi danno alla mamma e al bambino. Il periodo di astensione obbligatoria può essere prorogato (con provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro) fino al 7° mese successivo al parto. In caso di morte o di grave malattia della madre, in caso di abbandono della madre anche non lavoratrice, o in caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore dipendente. La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto). I requisiti Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto alla retribuzione. Le altre categorie devono avere particolari requisiti: le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente; le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi; le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto. L'importo dell'indennità di maternità pagata dall'INPS è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Adozioni Il congedo di maternità spetta anche alla lavoratrice che abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni al momento dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo può essere fruito dall'interessata dalla data del provvedimento dell'autorità italiana o dall'effettivo ingresso del bambino straniero o minore straniero nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionali, il congedo spetta anche se il minore abbia superato i sei anni di età e fino alla maggiore età. La lavoratrice che adotta un bambino straniero ha la facoltà di chiedere, senza retribuzione, un congedo per tutto il periodo di permanenza nello stato estero per l'adozione o l'affidamento. Il padre lavoratore Il congedo per maternità può essere chiesto dal padre lavoratore, nei tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, solo in alternativa alla madre lavoratrice oppure è concesso nei casi: · di morte della madre; · di grave infermità della madre; · di affidamento al padre. Al padre lavoratore spetta anche il congedo per la permanenza nello Stato estero, su sua richiesta, necessaria per l'adozione o l'affidamento.