Fisco, Irpeg al 33% e abbattimento Irap Parte la riforma
La prima tranche di questa riforma riguarda appunto l'imposta sul reddito delle società; in questo senso la bozza predisposta dal ministro interessa più specificatamente l' art.4 della legge-delega, che concerne appunto questa materia. Una volta che lo schema di decreto sarà approvato dalle Camere, si inseriranno la riduzione al 33% dell'aliquota dell Irpeg (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche), e l'abbattimento progressivo dell'Irap. Il ministero ha caricato su Internet il testo dello schema di provvedimento, che è di conseguenza pubblico. A conclusione di questo dibattito, a settembre, sarà presentato il testo in Parlamento, in vista dell' entrata in vigore della riforma, a partire dal primo gennaio dell' anno prossimo. I punti toccati dallo schema di delega relativo al Fisco d' impresa sono molteplici. Eccone alcuni. Consolidato nazionale e internazionale. La società controllante e ciascuna delle società controllate potranno congiuntamente esercitare l' opzione ai fini della determinazione di un unico reddito imponibile complessivo, che risulti dalla dichiarazione dei redditi della società che detiene il controllo e che corrisponda alla somma algebrica degli imponibili di ogni entità legale, rettificati in base a determinate norme. È prevista inoltre la possibilità di un consolidato mondiale, con la relativa inclusione nella base imponibile dei redditi conseguiti da tutte le controllate non residenti. Contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese. In questo caso lo schema di delega prevede un limite alla deducibilità degli interessi passivi a valere sui finanziamenti contratti dalle società, nell'ipotesi di un ricorso eccessivo a questi strumenti, alternativo al rafforzamento del proprio livello di capitalizzazione. Attualmente, il Testo Unico delle imposte sui redditi stabilisce invece che le aziende possano dedurre integralmente dal proprio reddito gli interessi passivi. La bozza di provvedimento stabilisce di conseguenza che la remunerazione dei finanziamenti che vengano direttamente od indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato, sia indeducibile dall'imponibile, in presenza di un rapporto fra indebitamento e patrimonio riferibile al socio stesso che risulti superiore ad un determinato livello. Questa soglia, in ogni caso, dovrà essere stabilita dal Parlamento. Credito d'imposta per gli utili distribuiti. In questo caso, le disposizioni del Testo Unico vengono abrogate, in particolare la parte relativa al credito d'imposta spettante ai singoli soci, associati o partecipanti, che ne beneficiano in proporzione. Anche nella circostanza, le nuove norme tendono ad adeguarsi alla fiscalità internazionale.