Le ultime ore per pagare il condono
Dalla definizione delle liti alle partite Iva inattive, al canone Rai, come muoversi con sicurezza
Concordato e Integrativa semplice), una serie di sanatorie «minori», tra cui quella riguardante gli omessi versamenti, che offre la possibilità di definire il mancato versamento di imposte e ritenute evitando le sanzioni applicabili. Possono accedere alla sanatoria tutti i contribuenti e i sostituti d'imposta che hanno omesso il versamento di imposte e/o ritenute o hanno effettuato pagamenti insufficienti o tardivi, a condizione che sussistano i seguenti requisiti: · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti devono risultare dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta; · le suddette dichiarazioni devono essere state presentate entro il 31 ottobre 2002; · il termine dei versamenti omessi, insufficienti o tardivi deve essere scaduto entro il 31 ottobre 2002. Tale sanatoria riguarda anche le imposte e/o le ritenute iscritte in ruoli già emessi. La scadenza — Il termine ultimo per il versamento degli importi dovuti in caso di omessi insufficienti o tardivi versamenti di imposte e/o ritenute è il 16 maggio 2003; se le somme da versare eccedono per ciascun periodo d'imposta l'importo di 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 maggio 2003, possono essere versati in tre rate di pari importo entro il 1° dicembre 2003, il 30 giugno 2004 ed il 30 novembre 2004. La dichiarazione slitta al 16 giugno — I contribuenti che aderiscono a tale sanatoria devono presentare, in via telematica, una dichiarazione integrativa nella quale devono risultare gli importi dovuti per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, entro il 16 giugno 2003. Il versamento — In caso di omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve versare, entro il 16 maggio, le imposte e/o ritenute non versate alla scadenza originaria, maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria; in caso di versamento tardivo, invece, saranno dovuti solo gli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato presso gli sportelli di banche e poste convenzionate o di qualsiasi concessionario, utilizzando il modello F24 nel quale deve essere indicato il codice tributo 8068. I contribuenti abilitati al servizio telematico possono effettuare i pagamenti con l'F24 online. La presentazione della dichiarazione — In aggiunta al versamento degli importi dovuti il contribuente deve presentare, in via telematica (direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati), una dichiarazione integrativa indicando, nell'apposito prospetto, le imposte e/o ritenute dovute per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nel caso in cui gli importi non versati siano stati iscritti in ruoli già emessi. I vantaggi — Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione delle sanzioni previste; pertanto, conseguentemente alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, gli uffici dovranno effettuare lo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo, ovvero provvedere al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento e lo stesso non è stato eseguito entro il 16 maggio 2003. LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Un'altra delle sanatorie «minori» è la definizione dei ruoli, che consente ai contribuenti la possibilità di estinguere il debito relativo alle somme incluse in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari per la riscossione entro il 31 dicembre 2000.Sono, quindi, ammessi alla definizione tutti i contribuenti che risultano essere debitori di somme iscritte in ruoli emessi da Uffici Statali ed affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000. Per i ruoli affidati ai concessionari successivamente al 31 dicembre 2000 i contribuenti possono comu