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I TERMINI per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni relative alle principali sanatorie ...

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C'è così ora un mese di tempo in più, rispetto al termine di pagamento del 16 maggio, per provvedere alla presentazione della dichiarazione. In particolare la proroga riguarda le dichiarazioni relative al condono tombale, all'integrativa semplice, alla definizione degli omessi versamenti e alla regolarizzazione delle scritture contabili. Con riferimento a queste sanatorie, quindi, i nuovi termini di versamento e di presentazione sono i seguenti: entro il 16 maggio devono essere versate le somme dovute mentre entro il 16 giugno 2003 devono essere presentate, in via telematica, le relative dichiarazioni. Si precisa che ai fini del perfezionamento delle citate sanatorie è opportuno procedere, entro i suddetti termini, all'invio telematico delle dichiarazioni e al versamento di tutti gli importi dovuti, ferma restando la possibilità di rateazione. L'errore scusabile Tuttavia nel caso in cui, al 16 maggio 2003, vengano versate somme inferiori a quelle dovute, non si produce necessariamente l'inefficacia della definizione. Infatti l'agenzia delle Entrate, con una recente circolare, ha esteso a tutte le sanatorie il principio dell'errore scusabile nonostante, nella legge Finanziaria, sia esplicitamente previsto soltanto per una di esse (definizione delle liti fiscali pendenti). L'introduzione di tale principio comporta, in caso di pagamento insufficiente, la possibilità di regolarizzare il pagamento stesso entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, a condizione che venga riconosciuta la scusabilità dell'errore che ha portato il contribuente a versare una somma inferiore a quella dovuta. E' opportuno precisare che non è possibile rimediare ad un qualsiasi errore di calcolo; infatti, come già accennato, la regolarizzazione dell'insufficiente versamento sarà possibile solo in presenza di errore cosiddetto scusabile. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate l'errore si ritiene scusabile in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza sull'interpretazione delle norme o di particolare complessità del calcolo, quest'ultimo, non eliminabile mediante l'impiego della normale diligenza. Il principio dell'errore scusabile non si applica per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento degli importi eccedenti le somme di ? 3.000 per le persone fisiche ed ? 6.000 per gli altri soggetti, in caso di pagamento rateale; in tale eventualità, infatti, è la stessa legge Finanziaria a prevedere una speciale procedura di recupero delle somme non versate. Si ritiene che il riconoscimento della scusabilità dell'errore possa concedere ai contribuenti un'importante chance per sanare eventuali errori di calcolo in casi di obiettiva incertezza sulla corretta determinazione del versamento, evitando, così, l'inefficacia della definizione nonostante l'effettuazione del versamento entro il 16 maggio 2003. La possibilità di integrare un versamento insufficiente e di mantenere così la validità del condono effettuato risulterà particolarmente gradita a tutti quei contribuenti che intendessero interpretare a loro favore alcuni aspetti controversi dell'impianto normativo. E' infatti da ritenere che l'amministrazione Finanziaria userà una mano "morbida" nel riconoscimento dell'errore scusabile in ossequio al più generale principio della conservazione degli effetti giuridici degli atti.

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