IL NOSTRO condominio è composto da tre palazzine con un unico impianto termico centralizzato, così come descritto nell'art.
Una delle tre palazzine è da vari anni in ritardo con i pagamenti, si chiede se si può sospendere il servizio a tale palazzina, considerando che tale sospensione toglierebbe il servizio anche a quei condomini che, pur appartenendo alla palazzina morosa, sono in regola con i loro versamenti, come pure si chiede se la richiesta di distacco fosse avanzata da detta palazzina, tale richiesta potrà essere accolta in sede assembleare. In caso di interruzione del servizio da parte dell'Italgas per insolvenza delle bollette, in questa ipotesi le spese di interesse di mora, spese per riattivazione dell'utenza, spese legali per azioni ingiuntive verso quei condomini della palazzina suddetta, se dovranno essere sostenute dalle tre palazzine, o essere imputate unicamente alla palazzina in questione e, in via provvisoria, fare riattivare il servizio a due palazzine, in attesa di definizione della situazione. Valerio Dionisi L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede nel suo ultimo comma che in caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato. Nel vostro caso, in considerazione dell'assenza del regolamento condominiale della specifica autorizzazione e in considerazione del fatto che la sospensione del servizio coingolgerebbe anche i condomini in regola con i pagamenti, non è praticabile la soluzione, da voi prospettata, della interruzione del servizio di riscaldamento nei confronti della palazzina ove risiedono i condomini morosi nel pagamento del relativo contributo. In merito al distacco di uno o più utenti del servizio dall'impianto di riscaldamento, è da ritenersi legittimo, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, salvo espresso divieto del regolamento di condominio, a condizione che il distacco non comporti malfunzionamento dell'impianto. Per quanto attiene alle eventuali riduzioni delle quote i condomini interessati dovranno dimostrare che vi è una riduzione nei costi di gestione per ottenere una proporzionale riduzione in percentuale. Le spese conseguenti alla interruzione del servizio di riscaldamento possono essere legittimamente imputate in via esclusiva ai condomini responsabili dell'interruzione stessa solamente in presenza di un relativo provvedimento giudiziario. La durata dell'affitto di una ex caldaia Nell'assemblea di condominio in seconda convocazione al fine di deliberare sul punto 6 dell'ordine del giorno: affitto locale ex carbonaia indicando le condizioni della locazione (durata, canone, interventi di manutenzione straordinaria) altresì stabilendo che i condomini interessati presentassero richiesta in tal senso. Successivamente l'amministratore comunicava a tutti i condomini il giorno che si sarebbe proceduto per l'estrazione all'assegnazione per locazione del locale ex caldaia. Nella suddetta occasione, un consigliere aspirante conduttore, manifestava perplessità in ordine al termine di durata del contratto di locazione, determinando il rinvio dell'estrazione. Desidero conoscere: 1)la durata del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione (deposito, magazzino); 2)necessità-opportunità di indire una prossima assemblea condominiale al fine di modificare quanto in precedenza deliberato in ordine al contratto di rapporto locatizio; 3)maggioranze necessarie (come millesimi e come persone fisiche o rappresentate per delega) per modificare quanto in precedenza deliberato. Loredana Giannini L'assemblea a maggioranza semplice può decidere di locare il locale ex carbonaia, determinandone la durata — la quale per il deposito magazzino è di 6+6 invece come cantina, ripostiglio è libera, — il canone ed oneri condominiali. Non vi è necessità, quindi,