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LA RICONGIUNZIONE verso altri Enti deve operare anche per i periodi per i quali i contributi dovuti non sono stati versati.

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Nella sentenza la Corte Costituzionale rinviava al giudice ordinario la decisione su quale gestione deve farsi carico dell'onere per i contributi non versati. La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, si legge poi nella circolare, con la sentenza 5767 del 20 aprile 2002, ha in seguito stabilito che per la contribuzione dovuta all'INPS, l'onere dei contributi non versati spetta allo stesso Istituto di previdenza al quale, per effetto dell'automatismo delle prestazioni, fa carico il rischio (per il lavoratore) derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro. Lo stesso lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta una posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto di lavoro e al riconoscimento, in ogni caso, della contribuzione non ancora prescritta. Di conseguenza, in considerazione di tali principi giurisprudenziali, l'INPS ritiene possibile operare la ricongiunzione verso altri Enti anche per i periodi per i quali i contributi dovuti non sono stati versati dal datore di lavoro, purché gli stessi non ancora caduti sotto la mannaia della prescrizione. La cosiddetta automaticità delle prestazioni, dispone che i contributi omessi e non ancora prescritti siano riconosciuti validi a tutti gli effetti, come se fossero stati regolarmente versati dal datore di lavoro. E' necessario però che sia provata l'esistenza del rapporto di lavoro con documenti o prove certe (libretto di lavoro, buste paga, lettere di licenziamento, libro paga e matricola ecc.). Per i contributi, inoltre, non deve essere intervenuta la prescrizione. L'automaticità delle prestazioni, proprio per il suo carattere di salvaguardia dal danno causato al lavoratore dall'omissione contributiva, può essere applicata solo nel caso di lavoro dipendente: i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dal momento che sono tenuti a versare i contributi per loro stessi, non possono contare su tale strumento. Se, invece, per i contributi in questione, è ormai irrimediabilmente trascorso il periodo di prescrizione, resta sempre la possibilità della costituzione, presso l'INPS, di una rendita vitalizia. Si tratta di un "riscatto" dei contributi omessi e ormai prescritti, al fine di ottenere una quota di pensione equivalente, tramite il versamento di un importo pari alla pensione (in caso di omissione contributiva totale) o della quota di pensione che sarebbe spettata in più al lavoratore (in caso di omissione parziale): tale importo varia in relazione all'età del lavoratore, alla retribuzione, al sesso, alla lunghezza del periodo da regolarizzare e alla lunghezza di quello già coperto di contributi. La costituzione di rendita vitalizia può essere richiesta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, ma è necessario dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro per i periodi che si vogliono riscattare. La rendita vitalizia può essere richiesta anche dai collaboratori di lavoratori autonomi, per i quali il titolare non ha versato i contributi dovuti.

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