Indennità di disoccupazione

Poiché per alcune prestazioni tale iscrizione è un requisito o una condizione per il pagamento, l'Inps ha individuato un meccanismo che consenta di individuare il diritto e la decorrenza delle varie prestazioni di disoccupazione. I lavoratori per mantenere lo stato di disoccupato devono essere privi di attività lavorativa, non devono svolgere né lavoro autonomo né lavoro dipendente né parasubordinato. Devono fornire ai Centri per l'impiego un'immediata disponibilità sia a svolgere un'attività lavorativa sia a seguire il percorso per la ricerca di una nuova occupazione proposta dagli stessi Centri per l'impiego. L'INPS ha ritenuto che la dichiarazione di disponibilità possa essere considerata utile per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione. I lavoratori, pertanto, che chiedono l'indennità di disoccupazione, dovranno allegare alla domanda di prestazione, una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di essersi presentati presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità e di essere disoccupati. Gli interessati sono tenuti a presentarsi presso gli uffici competenti per territorio, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e a rendere la dichiarazione di disponibilità. L'Inps prenderà contatto con i Centri per l'impiego per verificare la correttezza della dichiarazione di responsabilità resa dai singoli lavoratori. Durata dell'indennità ordinaria. L'indennità ordinaria di disoccupazione è pagata per tutto il periodo previsto dalla normativa, per 180 o per 270 giornate. E' corrisposta per una durata massima di 180 giorni nel periodo di un anno solare. Quindi non ne ha diritto chi nei 365 giorni precedenti abbia già fruito di 180 giorni o di 270 nel caso si tratti di lavoratore con un'età pari o superiore a 50 anni. Nel caso in cui il disoccupato si rioccupi perde il diritto all'indennità. Ha però la possibilità di beneficiare di un nuovo periodo di disoccupazione quando nell'anno precedente l'inizio della disoccupazione risulti che non sia stato già destinatario dei 180 giorni di indennità. Se l'interessato, nel cosiddetto anno mobile ha già fruito dell'indennità, si applicherà nei suoi confronti il principio del differimento e del frazionamento dell'indennità richiesta. Questa regola va applicata anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto alle 270 giornate.