Assegno di maternità, arriva l'aumento
Tali prestazioni assistenziali, sono pagate dall'Inps ma concesse dallo Stato e dai Comuni. Sono stati adeguati anche i valore dell'Ise (indicatore della situazione economica) meglio conosciuto come riccometro perché misura la ricchezza complessiva delle famiglie e quindi indispensabile per stabilire se si ha diritto o meno alla prestazione. L'assegno di maternità dello Stato per quest'anno è di ? 1.671,76, l'assegno di maternità dei Comuni è di ? 1.357,80 e l'assegno per il nucleo familiare è pari a ? 113,23 mensili. Vediamo le caratteristiche delle tre prestazioni. Assegno di maternità dello Stato La legge ha previsto un assegno di maternità di sostegno per le lavoratrici meno tutelate dalle norme che regolano queste prestazioni. E' un assegno che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati, o in affidamento preadottivo dopo il 1° luglio 2000. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia intervenuti dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 l'importo intero è pari a ? 1.671,76. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore. La corresponsione dell'assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi: a)la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino; b)ex lavoratrice (disoccupata) purchè tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi; c)la lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purchè abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino. Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda all'INPS entro sei mesi dalla nascita, o dell'adozione o dell'affidamento preadottivo altrimenti perde il diritto. Assegno di maternità E' data la possibilità alle donne che non hanno un'occupazione e quindi non sono iscritte alle varie gestioni previdenziali di chiedere l'assegno di maternità, che è a carico del Comune di residenza ma pagato dall'Inps. La prestazione è riconosciuta per ogni figlio nato, adottato o avuto in affidamento preadottivo dalle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. L'assegno è corrisposto per un massimo di cinque mesi, ed è pari a ? 271,56 mensili, per ogni bambino nato (in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia) e viene corrisposto a condizione che: a. la madre non percepisca altre indennità. Nel caso in cui ne fruisce una di importo inferiore le viene corrisposta la differenza; b. la madre viva in un nucleo familiare con redditi inferiori a tetti stabiliti con il criterio del redditometro che per il 2003 non deve superare 28.308,42 euro. La domanda deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia in caso di adozione o di affidamento preadottivo. I comuni trasmettono all'INPS, in via telematica o su supporto magnetico o su modulario cartaceo l'elenco dei beneficiari. L'INPS provvede al pagamento entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati. Assegno di sostegno per i nuclei familiari I nuclei familiari con almeno tre figli possono ottenere l'assegno dal Comune di residenza per tredici mensilità all'anno, a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal redditometro (combinazione tra reddito e pa