Fondazioni, stretta fiscale

In questo caso - stabilisce una risoluzione dell' Agenzia delle Entrate - perderanno in modo retroattivo, dal primo gennaio 2003, le caratteristiche di ente non commerciale e il relativo trattamento fiscale agevolato. L' effetto pratico è quello dell' applicazione integrale dell' imposta sul reddito per le fondazioni che non cederanno le partecipazioni di controllo: di fatto l' Irpeg agevolata raddoppierà. Il provvedimento non riguarderà le fondazioni più piccole che nell'ultimo bilancio approvato mostrano un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro. Escluse sono anche le Fondazioni con sedi operative prevalentemente nelle regioni a statuto speciale. In questi due casi, infatti, il termine di quattro anni, dal decreto legislativo del 1999, viene aumentato a sette anni: le stesse norme, quindi, potrebbero valere dal 15 giugno 2006. Per tutte le altre Fondazioni, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale, è invece prevista la cessione del controllo delle spa bancarie: questo obiettivo può essere raggiunto tramite la dismissione della partecipazione. In alternativa la quota di controllo può essere affidata ad una Società di Gestione del Risparmio (Sgr) con una decisione che deve essere presa «necessariamente» entro il mese di marzo 2003 «onde perfezionare l' operazione comunque entro il termine del 15 giugno 2003». Per le Fondazioni che non si adegueranno al dettato normativo scatterà la perdita della qualifica di ente non commerciale - spiega la risoluzione dell' AGenzia delle Entrate - «in via retroattiva a partire dall' inizio del periodo d' imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di usufruire del trattamento tributario agevolato». In pratica le Fondazioni che non si adegueranno diventano per il fisco un ente commerciale «a decorrere al primo gennaio 2003».