Lavori al terrazzo, liti sulle spese

Aspetto il vostro parere in merito. Luigi Mirò Questa Associazione ritiene che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione quanto disposto dall'art. 1125 del codice civile con conseguente ripartizione della spesa in oggetto in parti uguali tra il proprietario del terrazzo di copertura e la totalità dei condomini, compreso il proprietario del terrazzo di copertura. Ciò in quanto la struttura oggetto dell'intervento rappresenta solaio per l'androne condominiale sottostante e pavimento per il terrazzo sovrastante. È necessario però rilevare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9009 dell'11.9.1998, ha ritenuto applicabile in un caso analogo a quello in esame l'articolo 1126 del codice civile, a seguito del quale la spesa in oggetto andrebbe addebitata per un terzo a carico del proprietario del terrazzo di copertura e per i restanti due terzi a carico di tutti i condomini, compreso il proprietario del terrazzo, in quanto condomino e quindi comproprietario dell'entrata del condominio.