Col lavoro interinale non si pagano le tasse
Gli ispettori del Secit hanno inviato al ministero dell'Economia un documento nel quale analizzano i conti delle agenzie che forniscono lavoro temporaneo alle aziende. Secondo la loro ipotesi, nella base imponibile da assoggettare all'Iva dovrebbe rientrare anche il contributo sulla formazione (il 4% delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori temporanei), che viene versato ad un fondo bilaterale. In base alla normativa attuale l'agenzia di lavoro temporaneo assume direttamente il lavoratore e lo «presta» all'azienda che ne utilizza l'opera in cambio di un corrispettivo superiore al costo del lavoro della persona impiegata. Secondo il Secit, l'accantonamento al fondo bilaterale «costituisce costo fiscalmente deducibile» in quanto inerente l'attività dell'impresa e previsto obbligatoriamente da una legge (la 196 del 1997), ma sostiene che questo contributo «andrebbe assoggettato all'Iva». Per la legge sono esclusi da questa imposta - spiegano gli ispettori - «i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali» che l'impresa che utilizza il lavoro interinale corrisponde all'agenzia fornitrice e i «prestiti e i distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».