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Se il riscaldamento viene acceso in ritardo

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La riparazione avviene dopo molto tempo, al termine della stagione invernale. L'affittuario rifiuta il pagamento delle fatture inviate dall'amministratore, relative al pagamento delle quote dovute per il riscaldamento di cui non ha beneficiato, rispedendole al mittente. I condomini sono venuti a conoscenza della situazione a distanza di un anno quando l'amministratore ha chiesto ad essi il pagamento delle fatture inevase in base ai millesimi di proprietà. Chi deve pagare le fatture? È giusto coinvolgere i proprietari degli altri appartamenti? Sandro Dominici La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio secondo cui, la circostanza che l'impianto di riscaldamento non eroghi calore sufficiente non giustifica la sospensione del pagamento della quota dovuta (Cass. Sez. Unite 10492/96). L'amministratore del condominio potrà, pertanto, richiedere il pagamento delle quote di riscaldamento non corrisposte direttamente al condominio proprietario dell'appartamento dato in locazione, unico obbligato nei confronti del condominio. Il condominio danneggiato dal disservizio potrà, tuttavia, agire nei confronti del condominio oltre che per ottenere l'esecuzione delle opere necessarie per rendere perfettamente funzionante l'impianto (nel caso di specie già eseguite, seppure con ritardo), anche per conseguire il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito della colpevole inerzia del condominio nell'esecuzione dei lavori. Polizza assicurativa contro gli incendi Il condominio ha una polizza assicurativa che copre il rischio d'incendio per l'intero fabbricato; a seguito della locazione di una serie di unità immobiliari a negozi in cui viene svolta attività di Supermercato, la Compagnia di Assicurazione per la specifica attività svolta all'interno degli stessi, ha chiesto un maggior premio. È parere di questa amministrazione che tali costi debbano essere imputati esclusivamente ai proprietari delle suddette unità immobiliari. Luigi Pirti Non rientra fra le attribuzioni dell'assemblea la facoltà di imputare un maggior importo di spesa a carico di uno o di più condomini anche se ciò si renda necessario in quanto, l'attività svolta dal condomino, venga considerata come aggravamento del rischio. Non è condivisibile quanto sostenuto dal Tamborrino con riferimento alla possibilità di stipulare una polizza assicurativa che copra il rischio di alcuni condomini e non di tutti, in quanto la delibera assembleare che stabilisce di stipulare una polizza è vincolante per la minoranza. In conclusione la spesa va ripartita fra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà generale. Il licenziamento del portiere Quali sono le modalità necessarie per il licenziamento del portiere con alloggio? Massimo Lipropi Fino all'entrata in vigore della legge 11.5.90 n. 108, il licenziamento del portiere era soggetto soltanto alla disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari da fabbricati. In forza di questa disposizione il proprietario che intendeva licenziare il portiere doveva dargli un preavviso di tre mesi, senza necessità di motivare il provvedimento. Fermi restando i tre mesi di preavviso, il datore di lavoro è, inoltre tenuto ai sensi dell'art. 2 a comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e, se richiesto i motivi che hanno determinato il recesso. In forza di quanto disposto dalla legge citata, qualora il licenziamento non sia motivato da giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è facoltizzato a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni, o, a risarcire il danno versandogli una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il portiere dovrà lasciare libero da persone e cose

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