LUNEDÌ 17 marzo scade il termine per il versamento del ticket per ottenere la totale cumulabilità della ...
La norma, lo ricordiamo per i più distratti, è stata introdotta dalla legge finanziaria, secondo la quale dal 1° gennaio 2003 le sole pensioni di anzianità ottenute con almeno 37 anni di contribuzione e 58 di età, sono interamente cumulabili sia con i redditi derivanti da un'attività di lavoro autonomo sia con i redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, chi ha maturato i due requisiti, non deve più preoccuparsi di tagli alla pensione. Ricordo che, fino allo scorso anno, chi si rioccupava dopo aver conseguito la pensione, perdeva tutto l'assegno se l'attività era da lavoro dipendente, oppure il 30% della quota di pensione che superava il trattamento minimo di legge se svolgeva un'attività autonoma (con alcune eccezioni, come ad esempio le pensioni ottenute con almeno 40 anni di contributi). L'opportunità di poter fruire delle nuove modalità di cumulo è concessa, però, anche a coloro che sono già titolari di una pensione di anzianità, ottenuta con requisiti inferiori a quelli previsti dalla legge finanziaria: chi vuole può ottenere lo stesso beneficio pagando la cosiddetta "tassa di ingresso". Si tratta in sostanza di una somma, da versare per una sola volta, il cui importo varia in relazione all'età del pensionato, al numero dei contributi versati e all'importo della pensione. Per il calcolo di quanto dovuto si parte dalla pensione lorda in pagamento a gennaio 2003, ridotta di un importo pari al trattamento minimo (402,12 euro); il 30% del risultato è moltiplicato per la differenza tra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla legge finanziaria e quelli effettivamente in possesso al momento della pensione. Ad esempio, per una persona che abbia ottenuto la pensione con 56 anni di età e 35 di contributi, la differenza è data dal seguente calcolo: 95 (37 + 58) - 91 (35 + 56) = 4, dove 4 è il numero per il quale moltiplicare il 30% di cui sopra per ottenere l'importo da versare. Se il risultato è inferiore al 20% della pensione, oppure è uguale a zero o addirittura negativo, si paga comunque un importo pari al 20% della pensione di gennaio; il versamento massimo, invece, è pari a tre volte l'importo della pensione stessa. Il pagamento relativo all'intera somma dovuta, dovrà essere effettuato entro il 17 marzo, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale (disponibili in tutti gli uffici postali) relativi al c/c 38390647 intestato a INPS autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro, con la causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2". Chi vuole potrà pagare, entro la stessa data, solo il 30% di quanto dovuto, rateizzando il resto in cinque rate trimestrali, rate alle quali saranno applicati gli interessi legali. Per i pensionati che alla data del 30 novembre 2002 non lavoravano, il pagamento può avvenire anche dopo il 17 marzo 2003 - con una maggiorazione del 20% -, purché entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa: la base di calcolo, in questo caso, è costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda relativa al mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa. La maggiorazione del 20% non è dovuta se il pagamento è effettuato entro il 17 marzo. La sanatoria. Sempre entro il 17 marzo è previsto il pagamento di quanto dovuto dai pensionati che vogliono regolare la propria posizione, avendo lavorato senza darne comunicazione all'INPS. Il beneficio, in questo caso, riguarda i titolari di pensione di anzianità liquidate prima del 2003, per le quote di pensione non cumulabili per i periodi fino al 31 marzo. Costoro, se vogliono accedere al regime di cumulo totale, devono presentare apposita domanda alla Sede INPS che gestisce la loro pensione e versare un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni per i quali non sono state effettuate le comunicazioni previste dalla legge. L'importo da versare non può,