Cerca
Cerca
Edicola digitale
+

Assegno una tantum agli eredi che non hanno i requisiti per la prestazione Le agevolazioni ai superstiti Le condizioni fissate dal Ministero per l'erogazione dell'indennità

default_image

  • a
  • a
  • a

Può capitare che gli eredi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti per mancanza di requisiti. In questo caso hanno diritto a un'indennità una tantum. Nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, che per il 2003 è di 358,99 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto. L'indennità spetta alle seguenti condizioni: · mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data della morte); · mancanza del diritto alla rendita INAIL in conseguenza della morte del lavoratore; · presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale. Per avere l'assegno sociale, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti reddituali. L'importo annuo dell'assegno sociale è di 4.666,87 euro (cioè 358, 99 x 13) e pertanto i limiti di reddito sono di 4.666,87 euro se il richiedente non è coniugato e di 9.333,74 euro (cioè 4.666,87 x 2) se il richiedente è coniugato. Pensione ai superstiti La pensione di reversibilità è una prestazione che spetta ai familiari di un lavoratore deceduto già pensionato, e l'unico requisito richiesto è la titolarità da parte del lavoratore, di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità). Diversa è la situazione in caso di morte di assicurato, non ancora titolare di pensione; affinché i familiari superstiti possano beneficiare della pensione è necessario che risultino perfezionati determinati requisiti: · almeno 15 anni di contributi versati in tutta la vita assicurativa; · in alternativa che siano stati versati almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte. Vediamo chi sono i beneficiari della pensione. Il coniuge Il diritto del coniuge superstite è automatico. L'unico problema è che dal 1° gennaio 1996 (legge di riforma del sistema pensionistico) la pensione è legata al reddito. Più il reddito aumenta più si riduce la pensione. Il diritto alla pensione non si perde anche nel caso di separazione o di divorzio. In caso di separazione la pensione spetta comunque. Se però il coniuge è separato per colpa, può ottenere la pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. Coniuge divorziato La pensione spetta anche al coniuge divorziato. Si possono presentare due situazioni. Non esiste il coniuge superstite Se il defunto non si era risposato, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni: · deve essere titolare di assegno di divorzio; · non deve essersi risposato; · l'inizio dell'assicurazione del deceduto deve essere antecedente la data della sentenza di divorzio; · il deceduto deve aver maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione alla data della morte. Esiste il coniuge superstite Se il defunto si era risposato la situazione è un po' più complicata. L'INPS non paga automaticamente la pensione, ma deve attendere una specifica sentenza del Tribunale che "divide" la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno. La Corte Costituzionale, a tale proposito, si è pronunciata qualche anno fa mettendo in chiaro la delicata questione. Ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex coniuge, non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire. Il giudice, infatti, deve valutare anche altri importanti elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite per poter effettuare un'equa ripartizione. Inoltre, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno,

Dai blog