Irpef, le novità per i collaboratori
Per tali rapporti le modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative nonché la corresponsione dei compensi possono assumere caratteristiche diverse rispetto a quelle proprie del rapporto di lavoro dipendente. È per questo che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo u.s. ha chiarito ai sostituti d'imposta alcuni aspetti fondamentali per l'applicazione ai collaboratori delle nuove disposizioni riguardanti l'Irpef. No tax area: esclusa su richiesta Innanzitutto può verificarsi che l'attività lavorativa venga resa, nello stesso periodo d'imposta, nei confronti di più committenti. Tenuto conto che la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione c.d. "no tax area" e' commisurata all'ammontare complessivo del reddito e si riduce all'aumentare dello stesso, è necessario che il sostituto d'imposta richieda espressamente al collaboratore se ritenga di non usufruire di detta deduzione in sede di effettuazione delle ritenute. In assenza di una espressa rinuncia, si rischia l'applicazione da parte di più committenti della deduzione di cui all'articolo 10-bis con la conseguenza che il collaboratore si troverebbe a sopportare, in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, una tassazione particolarmente gravosa, in ragione del reddito complessivo conseguito. Inoltre, il collaboratore, qualora lo ritenga opportuno, può fornire al committente gli elementi che consentono una applicazione più precisa della deduzione stessa. La deduzione teorica base di euro 3.000 anche per i collaboratori deve essere rapportata al periodo di lavoro svolto nel periodo d'imposta. La deduzione, inoltre, deve essere commisurata al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di collaborazione intrattenuto, determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto, nella lettera di incarico o nell'atto di nomina. In particolare, tenendo conto degli elementi connessi alla periodicità dei compensi e alla preventiva determinabilità del loro ammontare, i sostituti d'imposta devono agire secondo le seguenti modalità. Compensi con cadenza periodica Se il sostituto, nel corso del periodo d'imposta, prevede di procede periodicamente al pagamento dei compensi, allora dovrà provvedere per ciascun periodo di paga (semestre, bimestre, mese ecc.) ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Le somme e i valori dovuti per il periodo di paga dovranno essere decurtati della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, rapportata al periodo di paga. Compensi corrisposti con cadenza variabile Qualora il committente proceda ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta ma non sia in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi, sarà tenuto ad applicare la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente, sulla base delle disposizioni vigenti, deve applicare la deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, necessaria per garantire la progressività' dell'imposizione, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all'ammontare erogato.