Eluana uccisa da un processo che non ha avuto contraddittorio
Il padre di Eluana ha avviato sempre procedimenti di volontaria giurisdizione, per chiedere un'autorizzazione nella sua qualità di tutore, ma in questo iter non c'è stato un vero e proprio accertamento istruttorio, in contraddittorio, tipico di un giudizio ordinario di cognizione. La stessa Corte di Cassazione non avrebbe del resto potuto, in quanto per definizione Giudice di legittimità, giungere ad un accertamento nel merito del diritto. L'esito sostanziale (l'autorizzazione) non poggia su alcuna prova concreta certa ed inequivocabile della volontà di Eluana. Sul punto si noti che il nostro ordinamento, quando sono coinvolti diritti di primaria importanza, richiede la prova scritta "ad substatiam" (se non c'è la prova scritta l'atto non esiste). Per fare un paio di esempi: un licenziamento verbale, anche in presenza di mille testimoni, non esiste. Un rapporto di locazione senza contratto scritto, anche se confermato da mille testimoni, non esiste. Ora noi ci troviamo di fronte ad un presunto "testamento biologico" (fattispecie attualmente estranea al nostro ordinamento) ricostruito solo da alcuni indizi, e non certamente da prova scritta. Questo è il precedente oggi creato e su cui credo sia giusto seriamente interrogarsi.