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Italia zona rossa: tutte le regole, ecco i limiti agli spostamenti

Il nuovo decreto anti-coronavirus del governo annuncia misure più stringenti: spostamenti solo per lavoro e salute. Stop agli assembramenti e al campionato. La chiusura delle scuole prorogata fino al 3 aprile

Silvia Sfregola
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"Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalal data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020". Lo si leghe nel Dpcm promulgato questa sera anche estende tutte le misure adottate ieri per la Lombardia e per altre province a tutta l'Italia per tentare di bloccare l'emergenza coronavirus. I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute". Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico. E' possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all'arresto. Per approfondire leggi anche: Adesso la pandemia è un rischio reale Limiti agli spostamenti Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Ristorazione e bar Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione Attività commerciali diverse dalla ristorazione Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. Strutture di vendita medie e grandi Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d D.P.C.M. 08 marzo 2020 richiamato dal D.P.C.M. 9/10 marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione. Eventi e luoghi pubblici Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. Luoghi di culto L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato l lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Per approfondire leggi anche: State buoni, se potete: coprifuoco esteso a tutta Italia

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