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Sconti di pena legittimi se c'è "tempesta emotiva"

Respinto il ricorso contro la riduzione della pena a Michele Castaldo, l'omicida reo confesso di Olga Matei

Davide Di Santo
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Gli stati "emotivi e passionali" possono essere valutati dal giudice per la concessione delle "attenuanti generiche" e questa valutazione "rientra nel potere discrezionale del giudice del merito". Per questo motivo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da respingere il ricorso presentato dalla procura generale contro la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bologna, che ha ridotto da 30 a 16 anni di carcere la pena inflitta a Michele Castaldo, l'omicida reo confesso di Olga Matei, uccisa il 5 ottobre 2016, a Riccione. Sentenza che aveva bilanciato aggravanti e attenuanti generiche, e tenuto conto della "tempesta emotiva" vissuta dall'imputato. Michele Castaldo strangolò Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione da un mese, il 5 ottobre del 2016, a Riccione, nel Riminese. Castaldo, poi, tentò il suicidio, gesto ripetuto anche a marzo, in carcere. In primo grado, l'uomo era stato condannato a 30 anni per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili (ergastolo ridotto per rito abbreviato). Successivamente, il pg Paolo Giovagnoli, davanti alla Corte di assise di appello di Bologna, aveva chiesto conferma della sentenza, tuttavia i giudici avevano ridotto la pena a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito abbreviato), concedendo le attenuanti generiche. Tra gli elementi valorizzati nelle motivazioni della sentenza, giunta tra l'altro a ridosso dell'8 marzo, una perizia psichiatrica su Castaldo secondo la quale l'uomo fu preda di una "soverchiante tempesta emotiva e passionale" dovuta al suo vissuto.

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