La Consulta: "Suicidio assistito consentito a certe condizioni"
Cappato: "Da oggi siamo tutti più liberi"
È "non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Lo ha sancito la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legittimità dell'articolo 580 del codice penale sollevata nell'ambito del processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo. La Corte - si legge nella nota diramata stasera dalla Consulta in attesa del deposito della sentenza che avverrà nelle prossime settimane - ha "subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua" (il riferimento è agli articoli 1 e 2 della legge 219/2017 in materia di consenso informato e Dat) e "alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Ssn, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente". "La Consulta ha deciso: chi è nella condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d'accordo. E' una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall'altra parte. Vi aspetto al Congresso", ha commentato su Twitter Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Ecco il testo integrale diffuso dall'ufficio stampa della Corte costituzionale, per cui la Consulta ha ritenuto "non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte sottolinea che l'individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell'ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell'ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate".