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Molestie sul posto di lavoro: sono più di un milione le donne italiane vittime di ricatti sessuali

Valentina Pelliccia
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di Valentina Pelliccia

Nonostante l’obbligo da parte dei datori di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti, dalle ultime rilevazioni statistiche condotte dall’Istat sono 1 milione 173 mila le donne che hanno subìto ricatti sessuali nel posto di lavoro durante la loro vita. Ma solo lo 0,7% li ha denunciati. Paura di perdere il lavoro e vergogna di essere giudicate  dalla società e dai familiari, le motivazioni  principali di questo silenzio. Secondo la statistica italiana Linda Laura Sabbadini, è questa la forma di violenza in assoluto meno denunciata. Sempre da queste  ultime indagini dell'Istat relative al biennio 2015-2016, risulta che subiscono ricatti sessuali più le disoccupate che le occupate, perché logicamente più vulnerabili, avendo necessità di lavorare; più le indipendenti che le dipendenti; più le impiegate che le operaie, sottoposte al giudizio di superiori, di solito uomini. Il caso Weinstein, produttore cinematografico di Hollywood accusato di violenze sessuali,  e tutto ciò che ha seguito, ha avuto ripercussioni  anche in Italia, dove sono stati denunciati  abusi simili ma, fatto più importante, ha  contribuito ad aprire uno squarcio sul substrato sociale della violenza più diffusa e silente, quella di chi ha il potere. Ma, in Italia, come afferma l'Avvocato Tatiana Biagioni, esperta in diritto del lavoro, diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità, l'attenzione dei media si è focalizzata più sui tempi distanti tra la violenza subìta e la denuncia che sull'abuso vero e proprio (come nel caso dell'attrice Asia Argento). E questo ha aperto degli interrogativi: ci chiediamo (n.d.r) se esista un tempo prestabilito e uguale per tutti per realizzare, elaborare e razionalizzare la sofferenza dell'esperienza vissuta; un tempo per guarire dalla sopraffazione, dal senso di vergogna e dal periodo di "congelamento", ossia il meccanismo di difesa della psiche nel tentativo di non registrare la ferita subìta. Ci chiediamo se invece dobbiamo avere fretta di ammettere a noi stesse e agli altri ciò che abbiamo vissuto, perché "se non parli subito, la colpa è tua". Ma, qual è il confine tra il corteggiamento e la molestia? La legge definisce "molestie"  comportamenti  indesiderati  a connotazione sessuale,  espressi  in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. "Prima di tutto", continua l'Avvocato Biagioni, " bisogna concentrarsi sul luogo, ossia il posto di lavoro. Infatti, c'è una bella differenza se una battuta anche pesante viene fatta durante una cena tra amici o dal tuo capo mentre stai lavorando. Perché ad un amico puoi rispondere per le rime, mentre con il tuo capo devi avere a che fare tutti i giorni, quindi non sei assolutamente libera. La legge  prende in considerazione il punto di vista di chi subisce la violenza e non di chi la compie, il quale può anche non avere lo scopo di molestare, ma se produce questo effetto, per la legge si configura così. Inoltre, molti uomini di fronte alle accuse si indignano, perché identificano il molestatore con lo stupratore, ma non è così". Le molestie erano state già inserite dalla giurisprudenza come comportamenti discriminatori. Si può ricordare, ad esempio, una vicenda che a suo tempo fece scalpore: il giudice considerò come comportamento molesto e discriminatorio l'ordine impartito da un dirigente ad una lavoratrice di non indossare minigonne nel luogo di lavoro (Pret. Milano 12 gennaio 1995, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1995, 351). Nuova è la disciplina giuridica delle molestie, introdotta soltanto di recente nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo n. 145 del 2005, poi trasfuso nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (Decreto legislativo n. 198 del 2006). La recente Legge di Bilancio, infine, contiene le modifiche al Codice delle Pari Opportunità, (L.205/2017 art1, c.218) introduce due ulteriori commi all'art 26 del D.lgs. 198/2006 (rubricato "Molestie e molestie sessuali" del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e attribuisce maggiori tutele alle lavoratrici e ai lavoratori che denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale. Infatti precisa che: "la lavoratrice o il lavoratore che dovessero agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o per molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in ragione della denuncia stessa". Viene riconosciuta in favore del soggetto che denuncia la molestia, la nullità del licenziamento e del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2013 del codice civile, e di ogni altra misura ritorsiva nei confronti del denunciante. Concretamente, si giunge ad una conciliazione in ambito privato  e ad un risarcimento economico da parte dell'Azienda. Di solito la lavoratrice accetta e se ne va. In poche occasioni c' è stato il trasferimento del molestatore (Avv. Tatiana Biagioni). Per prevenire  all'interno delle aziende il problema delle molestie, sono stati introdotti in molte di esse Codici Etici e di comportamento , nell' amministrazione pubblica il Comitato Unico di Garanzia e le Commissioni nazionali per le pari opportunità a cui indirizzare le eventuali denunce. Ma, sempre più, si sente la necessità di introdurre nelle aziende una figura esterna, imparziale,competente a cui rivolgersi con la garanzia della riservatezza, cioè la Consigliera di fiducia, già esistente in una grande società di elettrodomestici di Pordenone e proposta all'interno della Rai.

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