Firmato il dpcm per il green pass nelle attività commerciali. Quando entra in vigore e dove non sarà chiesto
Il green pass nelle attività commerciali è ora realtà ed è arrivata la firma sul nuovo dpcm che stabilisce quali negozi dovranno ora richiedere la certificazione verde anti-Covid. “RITENUTO necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la necessità di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attività che non si svolgono all’aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attività all’aperto. CONSIDERATO che nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale; SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;
DECRETA:
ART. 1
1. Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
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ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
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