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Pugno duro per chi sgarra e non controlla il green pass: multe e chiusure fino a 10 giorni

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Arriva l’elenco delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di controllare il green pass. Come noto per i ristoranti al chiuso, per i musei, per le piscine, per le palestre e per effettuare molte altre attività i gestori sono costretti a verificare che i clienti abbiano la certificazione verde, che si ottiene in caso di guarigione dal Covid, in caso di vaccinazione completa o con un tampone antigenico. È disposto che dopo due violazioni - alle disposizioni che impongono ai gestori di effettuare verifiche sul possesso delle certificazioni - commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

 

 

L’articolo 9-bis, coma 4, del d.l. 52/2021 dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È quindi espressamente prevista una specifica violazione a carico del gestore che non effettua le richieste verifiche circa il possesso della certificazione. Quindi, in caso di accertata presenza di soggetti privi di certificazione, scatta una autonoma sanzione a carico del gestore. Entrambe le violazioni (quella dell’avventore e quella del gestore del locale) sono sanzionate ai sensi dell”articolo 4 d.l. 19/2020, ma in caso di una terza violazione dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica a carico del gestore la sanzione accessoria della chiusura dell’attività o dell’esercizio da uno a dieci giorni. Nell’immediatezza l'agente operante si limita ad accertare e contestare le violazioni riscontrate, senza possibilità, per questa tipologia di violazione, di disporre la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’attività da 1 a 5 giorni.

 

 

Ovviamente tutte queste disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

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