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Dl Covid, tutti più liberi (poco). Torna la zona gialla e per muoversi c'è il green pass

Filippo Caleri
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Il dl Covid che dovrebbe regolare il lento ritorno alla normalità è ancora una bozza. Oggi arriverà al Consiglio dei ministri per la sua approvazione. Per ora le disposizioni sono valide dal primo maggio al 31 luglio 2021 e in ogni caso prevedono la permanenza del coprifuoco fino alle 22. Tra i punti principali tornano le zone gialle, dove riapriranno i ristoranti anche la sera ma solo all'aperto, e la scuola sarà almeno al 50 per cento in presenza. In più c'è il certificato verde che consentirà una piena mobilità a chi è vaccinato. Ecco le principali disposizioni.

ZONE GIALLE

Se ne occupa l'articolo uno del decreto che spiega che, dal 26 aprile, vengo ripristinate le zone gialle e sono contestualmente consentiti gli spostamenti tra le zone gialle e bianche.

SPOSTAMENTI

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi. Dal 10 maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

SCUOLE

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca (ma si punta ad alzare questa cifra al 60).

 

 

RISTORANTI

Nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti attualmente in vigore, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e  dalle linee guida agli stessi allegati. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Dal primo giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle ore 18 o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

SPETTACOLI

Dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a mille per spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni. A decorrere dal 10 giugno in zona gialla la stessa disposizione si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico (riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico) riguardanti gli sport individuali e di squadra. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a mille per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

PISCINE E PALESTRE

A decorrere dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A decorrere dal primo giugno in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli. Dal 26 aprile poi, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è possibile lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.

CONVEGNI E CONGRESSI

Dal 15 maggio, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai precedenti provvedimenti e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. E consentito dal primo luglio, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere e sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

 

TERME

Dal primo luglio sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali. Ma le Federterme ha precisato che prosegue senza alcuna interruzione, l'erogazione delle cure termali e delle altre prestazioni sanitarie e riabilitative. Il 15 maggio le piscine non terapeutiche degli stabilimenti termali potranno riprendere la loro attività. Il 1 luglio, invece, ripartiranno i servizi ancora sospesi come, ad esempio, il bagno turco.

CERTIFICATO VERDE

Viene introdotto il cosiddetto «Green Pass», la certificazione verde. Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars CoV-2. A seconda del modo in cui si è ottenuta la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo il vaccino ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione cessa di avere validità qualora, nei sei mesi di validità, l'interessato viene identificato come caso positivo al virus. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Covid. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

 

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