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Covid, vaccino obbligatorio per medici, farmacisti ed operatori di interesse sanitario. Sanzioni per i no-vax

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Dopo tanto rumore è arrivato il pesantissimo obbligo vaccinale per medici e infermieri, ovunque lavorino e per gli "operatori di interesse sanitario". Le norme inserite nel Decreto Legge Covid riguardano: farmacisti, medici, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari (radiologi, laboratori biomedici, audiometristi etc), igienisti dentali, dietisti, podologi, fisioterapisti, logopedisti, oculisti, ortottisti, terapisti, assistenti sanitari, massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrici, odontotecnici, ottici, puericultori. A patto che abbiano contatto diretto con paziente: se queste categorie non si vaccinano vengono spostati ad un’altra mansione inferiore e scatta l’abbassamento di stipendio. Se questa “retrocessione” non è possibile, ci sarà l’astensione obbligatoria dal lavoro fino al 31 dicembre con stipendio pari a zero euro.

 

 

Questo quanto si legge nella bozza: “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. […] Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione. Il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. La sospensione, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

 

 

È stato inoltre stabilito dal Governo Draghi lo scudo penale per chi effettua le vaccinazioni: "Per i fatti previsti dal Codice Penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione".

 

 

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