Carabiniere licenziato per tatuaggio troppo vistoso, la sentenza lo inchioda
La sentenza non lascia spazio alle interpretazioni: i Carabinieri non possono avere tatuaggi troppo vistosi, pena il possibile licenziamento. La storia, raccontata dalla pagina Facebook "Puntato - L'app degli operatori di polizia", arriva dall'Emilia Romagna, dove un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in servizio dal 2007, aveva presentato ricorso dinanzi al Tar, impugnando il provvedimento sanzionatorio recante l’applicazione della sanzione di stato della rimozione del grado per motivi disciplinari del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare.
Ma mentre il Tar ha accolto il ricorso, rilevando il difetto di proporzionalità della massima sanzione applicata, motivandolo con la possibilità di rimozione (volontaria) del tatuaggio, nonché con la circostanza per cui l’Amministrazione avrebbe potuto impiegare il dipendente presso una diversa unità operativa, ove non è imposta l’uniforme a maniche corte, a dar torto al Carabiniere è arrivato il Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato a sua volta dal Ministero della Difesa.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che i fatti oggetto della contestazione disciplinare avverso il militare ricorrente, fondanti il provvedimento di perdita del grado, sono due: ’essersi presentato in uniforme di servizio estivo (camicia turchese), mostrando, su entrambi gli avambracci, tatuaggi particolarmente vistosi e di notevoli dimensioni; l’essere stata pubblicata sulla piattaforma di un noto social network la foto in uniforme del citato militare, con visibili i suddetti tatuaggi.
Con specifico riferimento alla pratica dei tatuaggi, nell’ambito della normativa relativa all’Arma dei Carabinieri, il Consiglio di Stato rileva in primo luogo la disciplina sul reclutamento, ove, è previsto che “i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”.