in consiglio dei ministri
Ecco il decreto Covid, emergenza prorogata e mascherine sempre con sé. Il testo integrale
Stato di emergenza prorogato al 31 gennaio 2021 e obbligo di portare la mascherina sempre con sé. Ecco l'ultima bozza del decreto legge con le misure anti-Covid che va oggi in Consiglio dei ministri. Il provvedimento stabilisce l'"obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto". La possibilità di obbligo di mascherina è prevista anche "in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Eccezioni riguardano "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva", "i bambini di età inferiore ai sei anni", "i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".
Ecco il testo dell'ultima bozza del provvedimento.
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELIBERATA IL ……. 2020 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHE’ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva della Commissione n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla direttiva della Commissione n. 2020/739/UE del 3 giugno 2020 entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresì……………………………………
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART 1.
(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 è inserito il seguente:
2) il numero 18 è sostituito dal seguente:
3) dopo il numero 33 è inserito il seguente:
4) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente:
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “del comma 1, primo periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 6 e 7”.
ART. 2
(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)
1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, è consentita l’interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea.»;
al comma 6, le parole «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID 19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».
ART. 3
(Proroga termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)
1.I termini di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” sono differiti al 31 ottobre 2020.
ART. 4
(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono
causare malattie infettive nell’uomo)
1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce:
Coronaviridae 2
è aggiunta la seguente:
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (1) 3
(1) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.
ART. 5
(Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
1) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
ART. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 8.681.018 di cui euro 1.914.909 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 6.766.109 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere … .
ART.7
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.