Tributaristi, su crisi impresa contributo a commissioni Industria e Giustizia del Senato

Roma, 27 set. (Labitalia) - L’Istituto nazionale tributaristi (Int) attraverso il gruppo di lavoro sulla crisi d’impresa ha inviato, su richiesta del presidente Gianni Pietro Girotto d’intesa con il presidente Andrea Ostellari, un contributo alla discussione sul d.l. 118/2021 (Crisi d’impresa e norme sulla giustizia). La nota a firma di due componenti del gruppo di lavoro, i consiglieri nazionali Andrea Bognolo e Davide Codello, contiene l’apprezzamento per l’ istituzione della nuova figura professionale di esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa ai fini del risanamento aziendale.

Si legge infatti nel documento dell’Int: "l'Istituto nazionale tributaristi condivide le finalità di quanto normato dal D.L. 118/2021 che introduce l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, identificando nella figura dell’esperto colui che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle situazioni di crisi".

  

"In particolare l’Istituto nazionale tributaristi condivide la necessità che l’esperto sia dotato di specifica preparazione ed esperienza nel settore, poiché il suo incarico è estremamente delicato e di importanza vitale per l’impresa. Ciò detto si ritiene che, ferme restando le specifiche e necessarie esperienze professionali nel settore, il ruolo di esperto possa essere esteso ad altre figure professionali". La nota evidenzia anche il plauso, per il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, già fortemente auspicato dal presidente dell’Int Riccardo Alemanno anche in ragione del perdurare della pandemia e dello stato di emergenza. Sarebbe però opportuno, ad avviso dell’Int, una revisione dell’intero assetto normativo del codice della crisi d’impresa poiché gli scenari e le motivazioni di sofferenza delle attività produttive sono completamente mutati rispetto al 2019. Il periodo di differimento indicato dal d.l. 118 potrebbe essere utilizzato dal legislatore a tal fine.